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Definizione e caratteri del diritto di famiglia

Definizione e caratteri del diritto di famiglia

Formazione sociale ove l’uomo svolge la sua  personalità. Il diritto di famiglia è un insieme di norme che hanno per oggetto status e rapporti giuridici che si riferiscono alle persone  che costituiscono una famiglia.
Si prende in considerazione non solo l’interesse del singolo ma dell’intero gruppo familiare.
 Il diritto di famiglia è regolato da numerose norme di ordine pubblico, inderogabili, che limitano il principio dell’autonomia dei soggetti.

Diritti nascenti dai rapporti familiari

Dai rapporti familiari derivano in capo ai componenti della famiglia, diritti soggettivi:
_   status familiare (diritti, poteri , doveri)
_   diritti di libertà familiare (es. matrimonio)
_   diritti di solidarietà familiare (es. assistenza, fedeltà, collaborazione)
_   potestà familiare: poteri del genitore per Mantenere, Educare, Istruire (MEI) i figli e curare i loro   beni.
Sono diritti assoluti, indisponibili, imprescrittibili, personalissimi, di ordine pubblico, oggetto di particolare tutela penale.
La normativa prevede istituti a carattere personale (matrimonio, filiazione …) e patrimoniali (diritto agli alimenti….)

Riforma del diritto di famiglia  L. 19.05.1975 n. 151 (151/1975)


Il legislatore tenendo conto del principio di uguaglianza giuridica dei coniugi ha modificato la disciplina di alcuni rapporti familiari abrogando alcune norme in contrasto con la Costituzione ed ha attuato dei principi della Corte Costituzionale.
Punti importanti:
_   parità giuridica dei coniugi
_   riconoscimento figli naturali ed identici diritti successori dei figli legittimi
_   intervento più marcato del giudice nella vita della famiglia
_   scomparsa della dote e del patrimonio familiare
_   istituzione della comunione legale dei beni
_   potestà esercitata da entrambi i genitori
_   qualifica di erede e non di usufruttuario ex lege conferita al coniuge superstite

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

L. 154/2001 (misure contro la violenza nelle relazioni familiari) ha introdotto nel C.C. il titolo IX bis sotto la rubrica ordini di protezione contro gli “abusi familiari”.
Artt. 342 bis e 342 ter: quando la condotta del coniuge è causa di pregiudizio dell’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, con provvedimento di natura provvisoria può imporre a colui che ha tenuto tale condotta l’allontanamento dalla famiglia ed il pagamento di un assegno periodica a favore dei familiari che rimangono privi di mezzi adeguati.
Tutto questo per evitare che si preferisca il silenzio: così si può risolvere una situazione di emergenza.
Il soggetto è libero di scegliere una separazione o avviare un procedimento penale.
La famiglia

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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