Gli accordi di programma in ambito organizzativo
Gli accordi di programma in ambito organizzativo
Affermazione dei principi di Tipicità e di Nominatività del provvedimento per la garanzia dei cittadini verso il potere pubblico. Tipicità: sono tipici tutti quegli atti forniti di una propria denominazione (e perciò cd. Nominati) e aventi una specifica e autonoma disciplina.
In ambito organizzatorio:
_ predeterminazione rigida delle competenze;
_ collocazione dei rapporti tra soggetti e organi all'interno di modelli prefissati.
Tutto questo è dettato dall'esigenza di neutralizzazione del potere personalistico del sovrano nella realtà immateriale dello Stato Apparato: ha svolto un'importante funzione di tutela dell'arbitrio nell'esercizio delle funzioni autoritative e repressive del pubblico potere, di fronte al moltiplicarsi e al trasformarsi delle funzioni pubbliche e dei centri di riferimento degli interessi in uno schema così fatto è inadeguato.
Una Riforma del sistema amministrativo risulta quindi necessaria: che abbia come obiettivo la valorizzazione del criterio costituzionale del buon andamento e che operi un'inversione del rapporto fra azione e organizzazione pubblica, in modo che sia l'organizzazione pubblica ad essere subordinata all'azione e non viceversa, come è finora avvenuto.
All'interno degli apparati la conferma di questo tentativo di inversione avviene dallo spostamento della potestà organizzativa dagli organi di indirizzo a quelli di gestione e dalla configurazione dei relativi poteri secondo i modelli privatistici.
Nei rapporti intersoggettivi si assiste alla valorizzazione dell'autonomia organizzatoria dell'amm. anche nella definizione delle modalità reciproche di relazione: si moltiplicano gli spazi nei quali ai soggetti pubblici è riconosciuta la possibilità di accordarsi sulle modalità di interrelazione operativa più adeguate al caso concreto, di programmare i reciproci adempimenti concordandoli in riferimento al singolo progetto di interesse comune, di disciplinare convenzionalmente attività, funzioni e servizi da svolgere in collaborazione: forme convenzionali di cooperazione attraverso le quali amm. diverse sono messe in grado di accordarsi, sono i cd. ACCORDI DI PROGRAMMA.
Il legislatore ha stabilito che le p.a. possono sempre tra loro concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (l. 241/90).
Tale dettato normativo conferisce alle formule convenzionali una legittimazione generale e definitiva nel sistema degli strumenti di raccordo fra soggetti pubblici.
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- Successivo: Legge 142/1990 , riforma delle autonomie locali
- Precedente: Art. 114 L'accrodo ad esecuzione continuata o periodica
Dettagli appunto:
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Autore:
Beatrice Cruccolini
[Visita la sua tesi: "La commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori"]
- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto amministrativo
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