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L'interpretazione del contatto secondo buona feede


Il c.c. afferma che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede. Si tratta di una norma di altissimo valore etico. Un'ultima opportunità viene data all'interprete prima di passare all'interpretazione integrativa oggettiva: se il significato del precetto è ancora incerto perché sono percorribili più soluzioni interpretative, l'operatore dovrebbe orientarsi verso quella più conforme al principio di buona fede. Il criterio fa riferimento ad una canone obiettivo di condotta reciproca tra le parti: l'affidamento ragionevole indotto in una di esse dal corretto comportamento dell'altra determina non solo il fenomeno dell'altrui affidamento ma anche la legittima aspettativa dell'autore della dichiarazione recettizia che la medesima venga intesa dal destinatario lealmente, senza ricorrere a cavillosi travisamenti.
Se questo è il modello ampiamente collaudato per l'interpretazione del contratto, c'è da interrogarsi sulla possibile applicabilità in sede di interpretazione del provvedimento.
In passato hanno avuto buon gioco coloro che, argomentando sull'assenza della bilateralità nell'atto amm., escludevano l'incidenza di questo criterio ermeneutico perché mancherebbe l'urto delle volontà contrapposte, fra cui il principio di buona fede ha una delicata funzione di regolatore.
Veniva proposta una generica accezione del principio che nel confondere la buona fede con la ragionevolezza, ammetteva il rilievo interpretativo dell'affidamento, qualora il destinatario del provvedimento avesse dato allo stesso un significato ragionevolmente plausibile.
Ma si è dimostrato con pieno successo che l'applicazione della buona fede del diritto civile, e quindi la vigenza di questo principio, può essere "trasportata" anche in altri settori dell'ordinamento giuridico. Sarà dunque la tutela dell'affidamento ingenerato nell'amministrato dal provvedimento, di cui lo stesso è destinatario, ad offrire all'interprete il parametro per saggiare la buona fede oggettiva alla quale è tenuta l'amm. agente: il comportarsi in modo corretto, non cavilloso, non ambiguo.
A questa manifestazione del principio corrisponde l'altrui affidamento che comporta la tutela della fiducia generata dal comportamento della p.a. nell'emanare il provvedimento.
Presunzione di legittimità:non è un assurdo e immotivato privilegio dell'autorità, ma una garanzia per l'amministrato, il quale ha la ragionevole pretesa di desumere che il comportamento dell'amm. sia corretto, in quanto obiettivamente improntato sulla buona fede: la tutela dell'affidamento diventa lo strumento ermeneutico per applicare il canone della buona fede all'interpretazione del provvedimento amm (buona fede: canone regolatore del comportamento esternato della p.a.).
Il principio di buona fede interviene autonomamente nel determinare
L'agire dell'uno e dell'altro (amm.ne e amministrato), con il risultato significativo che nella tutela dell'affidamento risiede la possibilità di interpretare il provvedimento secondo buona fede.
Il modello civilistico riprende tutta la sua bipolarità nel momento in cu il precetto da interpretare è frutto di una soluzione pattizia: per l'accordo endoprocedimentale e per quello sostitutivo siamo in presenza di parti tenute reciprocamente a comportarsi, non solo oggettivamente, ma in modo leale e corretto.
L'interpretazione secondo buona fede dovrebbe costituire per gli accordi un canone ermeneutico naturale come per il contratto, per tutti quei provvedimenti espressivi di una collaborazione convenzionale tra amministrazione e privato.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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