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Definizione del divieto dell'aggravamento del procedimento amministrativo


Problema della DEROGA dei termini e delle ragioni che la possono determinare.
LEGGE del ’90. Ha notevolmente circoscritto il potere riconosciuto in passato all’autorità procedente, affermando che “la p.a. non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”.
Il divieto d’aggravamento si configura, perciò, come un vero e proprio principio giuridico che impone alla p.a. di non rallentare il proc. con la previsione di termini inopinatamente lunga o con la richiesta di adempimenti istruttori inutili o particolarmente complessi, salvo che ciò non sia determinato da straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
E’ inoltre, richiesta l’esplicita indicazione agli interessati del nuovo termine per provvedere.
Il requisito della straordinarietà dovrà essere interpretato in modo rigoroso e il giudice potrà rilevare la violazione del principio di non aggravamento ogni volta che l’amm. invochi generalmente le ragioni istruttorie senza precisare i motivi di fatto o di diritto che impongono la deroga del termine o il rallentamento del procedimento.

Esistenza di un sub procedimento

L’esistenza di un sub procedimento non incide sull'unicità del termine finale ma pone problemi di coordinamento e computo.
Nei pareri e valutazioni tecniche la palese incongruenza tra il termine di 30 gg e quello più lungo per rilascio degli stessi, deve essere superata ex lege o con espressa determinazione dell'amm.
In mancanza di tale computo, l'avvio del procedimento determina la sospensione del termine principale.
In altre ipotesi di subprocedimenti che non sfociano in pareri o valutazioni tecniche, o nell'ipotesi di atti endoprocedimentali, rilasciati da amm. preposte alla tutela ambientale... sono previsti accordi organizzativi aventi ad oggetto determinazioni dei tempi (per rispettare l'unicità del termine).
In mancanza di accordo o previsione normativa l'amm. procedente deve subire inerzia altrui qualora l'atto richiesto riguardi "interessi costituzionalmente forti": conclusione procedimento con provvedimento negativo, entro il termine stabilito.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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