Caratteristiche dell'inopportunità come vizio del merito
Caratteristiche dell'inopportunità come vizio del merito
L'inopportunità è intesa come vizio del merito: è tutto il merito che viene ad essere invalidato; inoltre l'inopportunità riassume ogni possibile stato invalidante il merito, non esistendo altri vizi di merito. Sarebbe opportuno tutto ciò che corrisponde alle regole di buona amministrazione.
Il provvedimento è opportuno quando l'amministrazione agente individua per la cura dell'interesse pubblico primario la soluzione ottimale: cioè la più conveniente perché la meno costosa e la più efficiente. In ogni provvedimento amm. sarà sempre possibile determinare, applicando i criteri della economicità e della efficienza, non un regolamento degli interessi opportuno, ma quel regolamento in assoluto il più opportuno, in quanto coincidente con l'opzione ottimale.
A parità di costi economici la soluzione più efficiente risulterà la scelta più opportuna. A parità di grado di efficienza sarà la soluzione meno costosa ad imporsi come conveniente. Infine con costi differenziati e decrescente grado di efficienza, la soluzione più opportuna sarà quella che proporzionalmente ottiene il più elevato quoziente di efficienza con il minor costo sostenibile.
Il responsabile del procedimento deve, per contro, individuare non una soluzione sufficientemente opportuna, ma la soluzione più opportuna e non altra, se vuole evitare che il provvedimento finale non sia valido nel merito, cioè inopportuno!
È inopportuno l'atto quando il suo merito, cioè l'opportunità, individua una soluzione meno opportuna rispetto la scelta ottimale: è inopportuno quel provvedimento con cui si adotta una soluzione meno opportuna rispetto la soluzione più opportuna!
Ecco perché al fine di evitare lo stato viziante il merito, l'amm. agente ha sempre una ed una sola soluzione opportuna possibile, valida da perseguire.
L'inopportunità quale stato viziato del merito, invalida il provvedimento nella sua interezza: le misure reattive contro il provvedimento inopportuno portano all'annullamento, alla revoca,m talvolta alla riforma del medesimo. Si tratta di una gamma sanzionatoria più ampia dell'annullabilità, che si collega all'illegittimità, considerata la forma classica dell'invalidità di un provvedimento amministrativo.
L'inopportunità non è un male minore rispetto l'illegittimità: è meglio adottare un provvedimento illegittimo ma opportuno piuttosto che un provvedimento formalmente legittimo ma inopportuno.
E' esatto affermare che l'eccesso di potere si presti facilmente ad occupare territori di confine tra le due categorie della legittimità e del merito.
È approvato dalla dottrina che i sintomi dell'eccesso di potere offrano elementi sufficienti per far presumere l'inopportunità del provvedimento: questo basterebbe a dedurne la sua illegittimità. Ma è pacifico che un provvedimento viziato da eccesso di potere non necessariamente risulti poi anche inopportuno: es. lo sviamento di potere, che non va a toccare il merito. Vi può essere una coincidenza tra legittimità e merito, né tanto meno una necessitata successione tra i corrispondenti stati viziati.
Le scelte di merito, coincidendo con l'attività discrezionale dell'amministrazione, risulterebbero più facilmente verificabili in sede di legittimità, mediante strumenti sindacatori di tipo oggettivo.
La ponderazione è la metodologia con cui si ricerca la soluzione ottimale, cioè la più opportuna. Il vizio nella e della ponderazione non si traduce automaticamente, in una scelta inopportuna. E vale anche viceversa: la soluzione viziata nel merito può essere adottata a seguito di un giusto procedimento gestito puntualmente da un responsabile, senza incorrere in alcuno dei vizi di legittimità, ivi compreso l'eccesso di potere. Il provvedimento dimostra di essere frutto di un'accorta ponderazione, che non ha impedito all'amministrazione procedente di scegliere male, cioè di adottare una soluzione meno conveniente di quella più opportuna.
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto amministrativo
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