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L'irregolarità del provvedimento amministrativo

L'irregolarità del provvedimento amministrativo


Mediante il principio della semplificazione dell'azione amm. si può intervenire per eliminare, senza danni per l'amministrato, le eventuali anomalie, di natura non patologica, che si riferiscono all'atto. Si tratta di discrasie che il provvedimento presenta rispetto uno schema normativo, la cui infrazione è considerata non viziante la validità: l'ordinamento non prevede alcuna forma reattiva contro il provvedimento irregolare.
L'irregolarità deve essere, pertanto, considerata una modesta anomalia, cioè una semplice anormalità  non ascrivibile alla categoria delle invalidità: la mancata indicazione della data del provvedimento, l'incompleta intestazione dell'amm. procedente, l'errata citazione di un testo di legge, l'erronea individuazione catastale di un fondo, di un luogo di emanazione del provvedimento, l'inesatta denominazione anagrafica dei membri di un organo collegiale etc. sono anormalità che giustamente la giurisprudenza ha ritenuto che non possano formare oggetto di sindacato giurisdizionale. L'irregolarità non integra uno stato viziante la validità: l'anormalità rispetto al precetto normativo non viene sanzionata dal diritto positivo, in quanto preventivamente la violazione di quella norma è considerata non lesiva del pubblico interesse.
È frequente che la irregolarità del provvedimento porti alla sua inefficacia, non in termini sanzionatori definitivi, ma transitori, cioè sino alla regolarizzazione o alla rettifica dell'atto: lo stato irregolare non invalida l'atto, ma ne sospende oppure ne impedisce l'efficacia. Es. irregolarità dei provvedimenti autorizzatori e concessori privi del codice fiscale del destinatario.  
La regolarizzazione dell'anomalia agisce come l'avvalersi della condizione che ha sospeso l'efficacia del provvedimento irregolare.
Per le altre, più ricorrenti, forme di irregolarità vige il criterio, ormai pacifico nella prassi amministrativa, che l'anomalia possa essere facilmente ed utilmente sanata mediante la rettifica che regolarizza il provvedimento eliminando o correggendo quella sua anormalità originaria. La rettifica opera un intervento di natura "estetica" che nulla toglie né aggiunge alla validità del provvedimento così regolarizzato.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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