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L'annullabilità del provvedimento illegittimo


L'annullabilità è un vizio di qualcuno degli elementi essenziali nello schema tipico di ciascun provvedimento. L'annullabilità si coniuga così con la illegittimità. In dottrina ha trovato ampio consenso la tesi che riconosce nella violazione dello schema normativo il momento causale caratterizzante l'illegittimità: nella violazione della norma si ravvisava la violazione del dovere di osservare la prescrizione normativa da parte dell'amm. procedente.
L'annullabilità può essere vista come possibilità di annullamento dell'atto viziato (come insieme degli stati viziati).
La giurisprudenza agisce correttamente quando non limita il controllo giurisdizionale sul provvedimento impugnato alla sola conformità del medesimo alle leggi, ma estendendo il suo sindacato a verificare la rispondenza dell'atto alle esigenze della funzione. Nasce così il vizio dell'eccesso di potere non più riconducibile alla teorica concezione dottrinaria del vizio della causa o dei motivi del provvedimento.
L'annullabilità si presenta, più che come una forma di invalidità, come una misura di reazione contro l'atto illegittimo: è la possibilità dell'annullamento del provvedimento invalido, il quale conserva tutta la sua efficacia.
L'efficacia è infatti disgiunta dall'invalidità, sicché l'annullabilità si concretizza in un annullamento soltanto se l'amm. si attiva in sede di autotutela con un adeguato provvedimento di secondo grado o se ad attivarsi è l'amministrato conto l'amm. dinanzi al giudice amministrativo che vi provvede con una sentenza demolitoria di annullamento del provvedimento impugnato.
Esistono una pluralità di gruppi di stati viziati che determinano l'annullabilità del provvedimento. Questi stati viziati sono individuati dal legislatore in termini di vizi di legittimità che vengono riassunti nella nozione di illegittimità articolata nella tricotomia della incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge che portano all'annullamento del provvedimento invalido in quanto illegittimo.
Dopo l'adozione della carta fondamentale repubblicana questa tricotomia ha perso parte significativa della sua importanza classificatoria.
La tricotomia degli stati viziati, relativi alla legittimità del provvedimento, permette di escludere la vigenza della tesi tradizionale: non esistono stati invalidanti che colpiscono soltanto un elemento del provvedimento, provocandone l'illegittimità. Parimenti l'illegittimità non coincide mai con la violazione di legge: può comprendere la non conformità dell'atto alla disciplina dell'attività e della funzione. La legittimità del provvedimento non si valuta rispetto ad un suo astratto schema normativo, ma facendo riferimento al corretto esercizio discrezionale del potere: cioè al suo modo di essere e di rappresentarsi nel provvedimento amministrativo.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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