Skip to content

La pena del tentativo, art. 56.2


La pena del tentativo è commisurata a quella del delitto consumato: art. 56.2: “il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a 12 anni, se la pena stabilità è l’ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi”.
Il riferimento è ai limiti edittali, che debbono quindi essere ricomposti in una nuova cornice, entro la quale il giudice determinerà poi la pena in concreto secondo le regole comuni: così, ad es., se la pena del delitto consumato spazia da uno a tre anni, quella del tentativo spazierà da quattro mesi (massima diminuzione del minimo) a due anni (minima diminuzione del massimo).  
Le pene accessorie correlate all'entità della pena, o alle modalità della condotta, si applicheranno ovviamente al tentativo; mentre è controverso se ciò possa avvenire per le pene accessorie riferite ad uno specifico delitto per l'ipotesi della consumazione (ad es., art. 317 bis).
Sembra preferibile la risposta negativa, perché si tratta in effetti di pene non espressamente previste per l'autonomo titolo di tentativo.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.