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Desistenza e Recesso Attivo, art. 56.3 e art. 56.4


Secondo l'art. 56.3, «se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso» (desistenza volontaria).
Secondo l'art. 56.4, «se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà» (recesso attivo, o pentimento operoso, o ravvedimento attuoso).

Il fondamento di tali istituti è controverso.
Secondo una parte della dottrina, la non punibilità della desistenza e l'attenuante del recesso devono essere visti in termini di prevenzione positiva: è interesse dell'ordinamento, sino alla consumazione del reato, scongiurarne il pericolo, prospettando al reo una sollecitazione «premiale» (cd. teoria del ponte d'oro: al nemico che fugge, e cioè al reo che desiste o che recede).  
Per altri, in presenza di questi comportamenti verrebbe meno (o si attenuerebbe) lo scopo di prevenzione speciale della pena, perché il reo, dimostrando una scarsa volontà di delinquere, dimostra al contempo che, nei suoi confronti, la punizione non avrebbe senso (o non avrebbe senso punire nella misura ordinaria).  
Un terzo orientamento giustifica desistenza e recesso in rapporto alla colpevolezza, che risulterebbe fortemente diminuita dalla libera scelta dei reo di rientrare nella legalità, adeguandosi, sia pure tardivamente, al precetto normativo.  
In pratica, ciascuna di queste teorie si rifà ad un aspetto significativo della funzione della pena; esse non risultano quindi incompatibili, ma complementari.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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