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Definizione di delitto di pericolo e di attentato


Il tentativo è controverso. Se si tratta di pericolo concreto, sembra in effetti difficile concepire la punibilità del tentativo che, essendo fondato sul pericolo, comporterebbe la rilevanza del «pericolo di un pericolo» (e cioè, in pratica, di un «non pericolo»), rispetto all'offesa (così, ad es., nell'art. 432.1).
Se si tratta di pericolo presunto, il tentativo pare invece senz'altro ammissibile in linea di principio, sia perché la situazione di rischio ipotizzata dalla legge racchiude spesso, in sé, elementi di danno, anche se valutati prospetticamente in riferimento al pericolo di sviluppi ulteriori (così, ad es., nell'art. 423.1), sia perché nulla esclude che l'interesse ad impedire tale situazione si spinga sino al compimento di atti univocamente idonei a produrla (così, ad es., nell'art. 439.1).
Delitto di attentato
Il tentativo è escluso. Si tratta infatti di delitti in cui risulta punibile la commissione di un fatto «diretto a» un determinato evento (es. artt. 241.1, 283) o il fatto di «attentare» (es. artt. 276, 280.1).
In questi casi la fattispecie obiettiva è strutturata in forma analoga a quella del tentativo, e si discute anzi se a costituirla siano necessari entrambi i requisito prescritti dall'art. 56.1, o soltanto uno di essi (l'idoneità secondo un'opinione, la non equivocità secondo un'altra), o addirittura nessuno dei due, perché l'attentato potrebbe consistere anche in atti meramente preparatori.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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