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La colpa : il nesso psichico tra il nesso e l'autore

La colpa : il nesso psichico tra il nesso e l'autore


L’analisi della colpa va condotta a 3 diversi livelli:
1-struttura del legame di natura psichica che nella colpa si insatura tra il fatto di reato e il suo autore;
2-componente normativa della colpa, consistente nella violazione della regola cautelare (c.d. “misura oggettiva” della colpa);
3-componente soggettiva, consistente nella attribuibilità della violazione della regola cautelare al soggetto, nella quale in definitiva risiede la colpevolezza del reato colposo (c.d. “misura soggettiva” della colpa).

Il nesso psichico tra il fatto e l’autore

Dolo e colpa sono incompatibili rispetto allo stesso fatto:
mentre il dolo consiste nella rappresentazione e volontà dell’intero fatto oggettivo tipico. Il legame psichico tra il fatto e il suo autore si manifesta in un’unica forma (la rappresentazione e volontà del fatto tipico);
la colpa presuppone necessariamente che la rappresentazione e la volontà non abbiano investito l’intero fatto tipico. La colpa esibisce una pluralità di forme di manifestazione del legame, tutte idonee a fondare la struttura psicologica di questa specie dell’elemento soggettivo.
Es. nel caso del guidatore distratto che, senza riflettere, getti il mozzicone di sigaretta accesa fuori dal finestrino cagionando così un incendio, rispetto all’intero fatto tipico (costituito dalla condotta incendiaria ed evento incendio legati da rapporto di causalità) manca la rappresentazione e volontà. Non vi è, infatti, la previsione e volontà dell’evento tipico quale conseguenza della propria azione, ma neppure vi è la coscienza e volontà attuale della stessa condotta. Sussiste però, della condotta incendiaria, quella coscienza e volontà potenziale sufficiente a fondare la responsabilità penale.
Es. nel caso del guidatore che, per giungere puntuale all’appuntamento importante, effettui un sorpasso in curva con la consapevolezza della probabilità di un incidente, e quest’ultimo si verifichi effettivamente, il soggetto avrà agito non solo con la coscienza e volontà attuale della condotta ma anche con la rappresentazione dell’evento di lesione o morte, che tuttavia egli non ha voluto. Il legame psichico, perciò, pur non identificandosi con il dolo, si estende questa volta, in termini di previsione (rappresentazione) fino all’evento tipico. In questa caso si configura la colpa.
Il c.p. prevede espressamente questa specie di colpa c.d. “colpa con previsione”, caratterizzata da un legame psichico con il fatto che si estende fino ad investire, in termini di rappresentazione, l’evento del reato. Essa è prevista come circostanza aggravante comune, ovviamente per i soli reati colposi (art. 61 n.3 c.p.).
Il legame costitutivo della colpa può arrivare addirittura ad identificarsi con la coscienza e volontà (attuale) sia della condotta che dell’evento, nel caso di errore su un elemento essenziale del fatto tipico. In tale caso non si ha cmq il dolo, in quanto esso è coscienza e volontà dell’intero fatto tipico.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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