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La colpa specifica


Leggi e regolamenti


Esse si identificano nelle fonti di diritto ex art. 1 n.1 e 2, disp. prel. c.c.
Si deve pur sempre trattare in ogni caso di leggi o regolamenti aventi una specifica finalità cautelare, con la conseguenza che la violazione di leggi penali non può integrare questo tipo di colpa per il solo fatto che le norme penali incriminatrici hanno la generica finalità di prevenire la realizzazione di fatti offensivi.
Es. non è possibile configurare una colpa specifica nella condotta di chi, mediante lo spaccio di stupefacenti, finisca per cagionare la morte del consumatore nonostante l’incriminazione del traffico di stupefacenti sia genericamente finalizzata alla salvaguardia della salute.

Ordini e discipline


Mentre gli ordini possono avere anche carattere individuale, le discipline hanno invece carattere generale. Entrambe, poi, possono provenire da soggetti sia pubblici che privati. In tale ultima ip. però alcuni ritengono che, in nome dell’esigenza di legalità penale, la facoltà di soggetti privati di formulare regole cautelari debba in qualche modo discendere da un’attribuzione di poteri prevista seppure indirettamente dalla legge, es. art. 1372 c.c.
Domanda: quali sono le condizioni in presenza delle quali il processo di giuridicizzazione delle regole cautelari imbocca la via della colpa specifica, cioè la colpa per inosservanza di leggi, cioè in definitiva la via massima standardizzazione delle cautele doverose.
1_ La formulazione delle regole cautelari in testi “positivi”, cioè scritti e dotati di generalità e astrattezza, presuppone che le regole siano ovviamente suscettibili di generalizzazione: il che, a sua volta, implica che le condotte pericolose e le situazioni di pericolo si ripresentino nella realtà in forma tendenzialmente regolare e uniforme, così da poter essere oggetto di una previsione normativa. Di fronte, ad una situazione atipica e nuova, infatti, la regola cautelare non potrà per contro che essere individuata in forma individualizzata.
2_ Le regole cautelari tendono ad essere positivizzate allorquando il loro contenuto presenta un alto tasso di tecnicismo.
3_ L’ordin. giuridico si impegna nella positivizzazione delle regole cautelari quando si tratta di attività pericolose di particolare rilevanza sociale ed economica (es. circolazione stradale) rispetto alle quali è opportuno che i soggetti sociali possano agire sulla base di standard uniformi e previamente conoscibili. Infatti, dato che si tratta di attività pericolose, è bene poter contare su un adeguato tasso di certezza della loro disciplina normativa e, dunque, anche e soprattutto della loro disciplina prevenzionistica. Inoltre, proprio in considerazione della rilevanza sociale di tali attività è bene che la soglia di accettazione del rischio sia stabilita una volta per tutte e in modo eguale per tutti dall’ordin. attraverso la positivizzazione delle regole cautelari.
Quindi => la colpa specifica, quale violazione di regole cautelari scritte, è caratterizzata dal + alto tasso di standardizzazione e “spersonalizzazione”  della colpa in quanto indifferente alle peculiarità della situazione concreta diverse da quelle considerate nella disposizione normativa cautelare.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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