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Definizione di dolo alternativo


Quando un soggetto si rappresenta 2 fatti di reato, ma non sa quale in concreto si realizzerà, nel senso che egli no vuole i 2 fatti cumulativamente, ma indifferentemente: o l’uno o l’altro, cioè alternativamente.
Es. Tizio, volendo fermare ad ogni costo Caio che lo sta inseguendo a cavallo, spara verso il suo inseguitore con l’intento di colpire o Caio o il suo cavallo.
In tali ip. si pone il problema se il soggetto che ha realizzato un solo vento debba rispondere, a titolo di delitto tentato, anche dell’altro fatto non realizzato.
La soluzione sembra mutare a seconda che il soggetto abbia agito con dolo oppure con dolo eventuale.
Nel caso di dolo eventuale => il soggetto risponderà del solo reato realizzato, non solo perché ha voluto e realizzato un solo reato, ma anche perché il dolo eventuale è incompatibile con il delitto tentato.
Nel caso di dolo => l’alternativa della rappresentazione è neutralizzata dalla sua certezza, con la conseguenza che il soggetto, avendo finito per volere i 2 fatti, risponderà per quello realizzato in concorso formale con quello tentato.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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