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Definizione di dolo specifico differenziale e dolo specifico di ulteriore offesa


2_ Esistono ip. in cui la presenza del dolo specifico svolge la funzione di mutare il titolo del reato e di differenziare, in forma + grave, il trattamento sanzionatorio. => c.d. dolo specifico differenziale.
Es. reato di sequestro a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) si differenzia da quello di sequestro di persona (art. 605 c.p.) solo per il fatto che il soggetto ha agito con lo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

3_ E’ compatibile con l’offesa il dolo specifico previsto al fine di ridurre l’ambito della tutela penale. => c.d. dolo specifico di ulteriore offesa.
Es. nel delitto di furto (art. 624 c.p.) il dolo specifico, consistente nel fine di trarre profitto dall’impossessamento mediante sottrazione della cosa mobile altrui, si inserisce in una fattispecie già di per sé offensiva e non incide sul trattamento sanzionatorio, determinando solo una riduzione dell’ambito di applicazione della fattispecie.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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