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Il dolo generale

Il dolo generale


Si riferisce a quelle ipotesi in cui un soggetto vuole realizzare un determinato fatto con una certa condotta e invece lo realizza con un altro comportamento successivo, volto a compiere un altro fatto diverso.
Es. Tizio percuote Caio con intento omicida. Dopo diversi pugni Caio sviene e Tizio, credendolo morto, per sbarazzarsi del presunto cadavere, da fuoco al corpo di Caio, che sta volta muore veramente per combustione.
_ In un primo momento => tali ipotesi sono state risolte nel senso che il soggetto deve rispondere di un solo reato perfetto doloso, e quindi, nell’es. di omicidio doloso, facendo leva proprio sul dolo generale.
_ successivamente => abbandonata tale figura del dolo generale, la corretta qualificazione di tali casi è stata ottenuta sul piano della tipicità.
Sotto il profilo oggettivo: se è vero che nei reati causalmente orientati l’atto tipico è quello causalmente idoneo a produrre l’evento e quindi quello che cronologicamente risulta essere l’ultimo, appare evidente che il 1° frammento (percosse) da luogo ad un delitto tentato, mentre il 2° (combustione) che cagiona la morte di un uomo è tipico rispetto alla fattispecie di omicidio.
Sotto il profilo soggettivo: se è vero che nei reati causalmente orientati l’atto tipico al quale riferire il dolo è l’ultimo, allora si deve concludere che la momento della realizzazione del 2° comportamento con cui si cagiona la morte, il soggetto non è in dolo, perché erra un elemento essenziale del fatto tipico (lo crede già morto). Ne consegue che il 1° frammento è coperto da dolo, mentre il 2° è colposo. Dunque non si tratta di omicidio doloso per dolo generale, ma di concorso tra tentato omicidio doloso e omicidio colposo.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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