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I diversi tipi di errore in legge

I diversi tipi di errore in legge

ERRORE SUL FATTO E SUL DIRITTO

Rispetto all’oggetto su cui cade la falsa rappresentazione della realtà si distingue un errore che cade sul fatto (es. un viaggiatore scambia la propria valigia con quella, molto simile, di una altro viaggiatore), da un errore sul diritto (es. il musulmano contrae in Italia un 2° matrimonio, ignorando che la bigamia costituisce reato). Tale distinzione non va confusa con quella tra errore di fatto e errore di diritto, che si riferisce piuttosto alla causa della falsa rappresentazione, a seconda ch’essa derivi da un’erronea percezione della realtà naturalistica o di quella giuridica. Un errore di fatto può risolversi anche in un errore sul diritto (es. Tizio ignora l’esistenza di una norma, perché il testo ch’egli consulta non la riproduce esattamente), e per converso, un errore di diritto può risolversi anche in un errore sul fatto (es. Tizio, male interpretando le norme sulla successione ereditaria, ritiene che la cosa di cui ha il possesso sia divenuta di sua proprietà, e la rivende: la falsa rappresentazione cade sul presupposto della condotta di appropriazione indebita).

L’ERRORE SUL FATTO:


Secondo l’art. 47.1 c.p. “l’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente”, salvo che si tratti di “errore determinato da colpa”, nel qual caso “la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla lex come delitto colposo”.
L’art. 47.3 c.p. chiarisce che “l’errore su una lex diversa dalla lex penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato”.
L’art. 47.2 c.p. precisa che “l’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso”.

L’errore sul fatto può essere:
di percezione => quando consiste in una mancante o difettosa conoscenza sensoriale della realtà. Es. Caio che, per un difetto di vista o per sfavorevoli condizioni di luce, scambi un ragazzino per un cinghiale e faccia fuoco.
di valutazione => quando consiste in una mancante o imperfetta consapevolezza del significato sociale o normativo di un elemento essenziale del reato. Es. Tizio che ignori il significato ingiurioso di certe espressioni verbali.

ERRORE SUL FATTO, DI FATTO E DI DIRITTO


l’errore sul fatto, e cioè su uno degli elementi costitutivi del fatto tipico, può derivare:
sia da un errore di fatto (cui implicitamente allude l’art. 47.1 c.p.) => in tale caso occorrerà solo accertare che l’agente non si sia rappresentato il dato della realtà naturalistica rilevante per l’integrazione della fattispecie (es. il cacciatore che ha scambiato l’uomo ucciso per un animale; o il viaggiatore che ha scambiato il proprio bagaglio con quello di un altro, …).
sia da un errore di diritto (cui si riferisce l’art. 47.3 c.p.) => in tale caso l’art. 47.3 c.p. postula che l’errore su una lex extrapenale sui sia risolto in un errore “sul fatto”: l’errore, che pur consistendo in una falsa rappresentazione della lex extrapenale, si risolvesse invece in un errore sulla legge penale (e cioè sul divieto, anziché sul fatto), ricadrebbe nella disciplina dell’art. 5 c.p. Es. l’errore di chi ritiene di essere ancora proprietario della cosa mobile che in realtà è stata legittimamente acquisita da latri, incidendo sull’altruità, ricade sul fatto del furto (art. 47.3 c.p.), mentre l’errore di chi ritiene di potersi impossessare della sabbia del mare, come forma di utilizzazione consentita del bene demaniale, ricade sul divieto di furto (art. 5 c.p.).
_L’errore sul fatto => è sempre preclusivo del dolo, e lascia sussistere un’eventuale responsabilità colposa nei soli casi in cui il fatto sia punibile anche a tale titolo;
_L’errore sul divieto => prima della Sent.364/1988 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 5 c.p., era sempre e cmq privo di efficacia scusante. In seguito a tale sentenza l’errore sul divieto scusa quando sia “inevitabile”.
QUINDI => l’errore sul divieto non rivela di per sé (e cioè in quanto sussista), come invece l’errore sul fatto, ma soltanto a condizione che non sia rimproverabile all’agente.
Perciò riconoscere che:
un errore sulla lex extrapenale si risolve in un errore sul fatto => comporta automaticamente l’esclusione del dolo;
un errore sulla lex extrapenale consiste in un errore sul divieto => non solo non esclude il dolo, ma qualora si tratti di errore “evitabile”, implica la responsabilità del soggetto.


CRITERI DISTINTIVI
Dato il diverso trattamento tra errore sul fatto e errore sul divieto, occorre individuare il criterio distintivo tra errore sul fatto e errore sul divieto rispettivamente indotti da una falsa rappresentazione della realtà:

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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