Art. 5 c.p.
Visto che il dolo implica sia la conoscenza sensoriale degli elementi
essenziali del fatto tipico, sia la consapevolezza del loro significato
sociale e eventualmente normativo => ci si chiede se anche la
consapevolezza del carattere antigiuridico del fatto sia necessaria ai
fini del dolo, se cioè l’errore sul precetto (c.d. ignorantia legis)
escluda il dolo al pari dell’errore sul fatto. => La coscienza
dell’antigiuridicità del fatto non è richiesta per la sussistenza del
dolo. Così dispone l’art. 5 c.p. “Nessuno può invocare a propria scusa
l’ignoranza della legge penale”), anche dopo la sent.364/1988 Corte
Cost.
Di fronte all’ignorantia legis ci si trova nel dilemma:
da un lato => della necessità “politica” di salvaguardare l’efficacia
precettiva della norma, senza perciò poterla condizionare alla
effettiva consapevolezza che ne abbia l’agente;
dall’altro => di dover differenziare in nome del principio di
colpevolezza la situazione di chi agisce nella consapevolezza di violare
una norma precettiva da quella di chi agisce senza tale consapevolezza.
Da ciò la necessaria distinzione della rilevanza giuridica dell’errore
sul fatto e dell’errore sui precetto => mentre l’errore sul fatto è
incompatibile con il dolo, in quanto produce il risultato finale di
escludere cmq la rappresentazione del fatto, quali ne siano le cause del
suo insorgere; l’errore sul precetto assume rilevanza in ragione delle
cause del suo insorgere, in quanto cioè colpevole o incolpevole.
L’ignorantia legis risulta del tutto compatibile con il dolo, escludendo
essa piuttosto la colpevolezza quando non sia rimproverabile il
soggetto.
Es. il soggetto che realizza una costruzione senza la prescritta
concessione dell’autorità e nell’ignoranza della legge che la impone
=> compie un fatto0 sicuramente doloso. Sussisterà, inoltre, la
colpevolezza nell’ip. in cui egli non si sia presa la briga di
informarsi sulle norme e i vincoli legali concernenti l’attività
edificatoria (e dunque l’errore sul precetto sarà irrilevante); mentre
l’ignorantia legis sarà incolpevole (e dunque rilevante) nell’ip. in cui
egli abbia ricevuto una falsa informazione dall’autorità competente.
Continua a leggere:
- Successivo: Definizione di conoscenza del fatto e conoscenza della norma
- Precedente: Art. 47.2 c.p.
Dettagli appunto:
-
Autore:
Beatrice Cruccolini
[Visita la sua tesi: "La commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori"]
- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale
Altri appunti correlati:
- Diritto Penale
- Diritto penale: principi e disciplina
- Seminario "Giustizia e Modernità"
- Diritto Penale
- Sistema di procedura penale
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- La distinzione tra dolo eventuale e colpa con previsione con particolare riferimento al nuovo reato di omicidio stradale
- Riflessioni sulla prevenzione generale
- L'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- L'eccesso colposo di legittima difesa
- Idoneità e univocità degli atti nel delitto tentato
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.