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Caratteristiche del dolo

Caratteristiche del dolo


Il dolo consiste nella volontà del fatto. Ma occorre precisare.
La volontà non esaurisce il contenuto strutturale del dolo, che invero registra una 2° componente psichica costituita dalla rappresentazione del fatto tipico. A differenza della volontà, questa componente di natura conoscitiva ha ad oggetto la totalità degli elementi essenziali del fatto.
Da un lato => la condotta e l’evento non possono essere logicamente voluti se non sono anche “previamente” oggetto di rappresentazione.
Dall’altro => anche tutti gli altri restanti elementi costituitivi devono essere oggetto di rappresentazione, poiché solo così si realizza quell’integrale appartenenza psicologica del fatto al suo autore insita nel dolo.
La volontà costitutiva del dolo significa => volontà di realizzazione del fatto tipico, del fatto come descritto dalla fattispecie.

Il dolo come rappresentazione e volontà del fatto tipico

_ La rappresentazione => che ha ad oggetto tutti gli elementi essenziali del fatto, assume poi + specificamente la natura psichica:
della “conoscenza” quando verte sugli elementi  preesistenti e concomitanti alla condotta,
della “coscienza” quando è riferita alla condotta,
della “previsione” quando concerne elementi futuri qual è essenzialmente l’evento del reato.
_ La volontà => si riferisce ai soli elementi della condotta e dell’evento (quando esso è previsto come elemento essenziale).

Art. 43.1 c.p. “Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione/omissione e da cui la lex fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione/omissione”.
Tale art. mette in luce le 2 componenti strutturali del dolo: coscienza e volontà (“preveduto e voluto”), mentre per quanto attiene all’oggetto, tale norma è sinteticamente incentrata sull’evento, che va inteso come “fatto tipico”.
Art. 47 c.p., disciplinando “l’errore sul fatto” contribuisce a definire legislativamente il dolo, o meglio la sua componente conoscitiva. Nessun dubbio sulla incompatibilità dell’errore sul fatto con dolo: “quando c’è l’errore => non c’è mai il dolo”.
Art. 47.1 c.p.: l’errore essenziale “esclude la punibilità dell’agente”.
Art. 47.2 c.p.: l’errore sul fatto è compatibile con la colpa.

Per escludere il dolo l’errore deve essere essenziale, ed è tale quando cade su un elemento del fatto tipico (vedi art. 47.1 c.p.)
La disciplina dell’errore sul fatto ex art. 47 c.p. concorre, seppur in negativo, a confermare legislativamente la necessità della rappresentazione del fatto tipico quale componente del dolo.


Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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