Caratteristiche della responsabilità oggettiva
L’art. 42. c.p. fissa:
al 1° comma => la regola per cui nessuno può essere punito per un’azione/omissione se non l’ha commessa con coscienza e volontà;
al 2° comma => quella per cui, ai fini della punibilità, è richiesto il dolo, salvo i casi espressamente previsti dalla legge di delitto preterintenzionale e colposo;
al 3° comma => aggiunge che “la lex determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dall’agente, come conseguenza della sua azione o omissione”.
La dottrina + la giurisprudenza ritengono che tale ultimo comma preveda, nel nostro ordinamento, la c.d. responsabilità oggettiva, cioè quella forma di responsabilità attribuita non già in base ad un elemento psicologico ma in base al solo rapporto di causalità.
Tale responsabilità, per la dottrina tradizionale (es. Antolisei) presenta tali caratteristiche:
esistenza di una condotta e di un evento legati da un nesso causale e corrispondenti ad una fattispecie di reato;
mancanza di dolo o colpa dell’agente nella produzione dell’evento;
attribuzione del fatto all’agente sulla base del semplice rapporto di causalità;
attribuibilità della condotta al volere dell’agente, ex art. 42.1 c.p.;
prevedibilità ed evitabilità del danno, in quanto se si ha riguardo al fatto che “non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore” (art. 45 c.p.) e che la “responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.), anche ai fini della responsabilità oggettiva, deve sussistere per il soggetto la possibilità di influire sul divenire causale.
Casi di responsabilità oggettiva
La dottrina moderna seguita dalla stessa Corte Cost.(sent.364/88), distingue:
Responsabilità oggettiva pura
in cui si prescinde del tutto dall’elemento soggettivo ed il fatto è attribuito esclusivamente sulla base del rapporto di causalità.Casi di responsabilità oggettiva pura:
l’aberratio delicti (art. 83 c.p.);
la responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto (art. 116 c.p.).
Responsabilità oggettiva mista a dolo o colpa
in cui alla base dell’attribuzione del fatto vi è sempre una fattispecie dolosa o colposa.Casi di responsabilità oggettiva mista a dolo o a colpa:
preterintenzione;
i c.d. reati aggravati dall’evento;
le condizioni obiettive di punibilità (art. 44 c.p.).
Continua a leggere:
- Successivo: Sent.364/88 Corte cost.: ammissibilità della responsabilità oggettiva
- Precedente: La disciplina legislativa dell’elemento soggettivo
Dettagli appunto:
-
Autore:
Beatrice Cruccolini
[Visita la sua tesi: "La commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori"]
- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale
Altri appunti correlati:
- Diritto Penale
- Diritto penale: principi e disciplina
- Seminario "Giustizia e Modernità"
- Diritto Penale
- Sistema di procedura penale
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- La distinzione tra dolo eventuale e colpa con previsione con particolare riferimento al nuovo reato di omicidio stradale
- Riflessioni sulla prevenzione generale
- L'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- L'eccesso colposo di legittima difesa
- Idoneità e univocità degli atti nel delitto tentato
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.