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La disciplina legislativa dell’elemento soggettivo


Il dolo e la colpa sono le 2 forme di manifestazione dell’elemento soggettivo del reato.
Dolo = volontà del fatto tipico.
Colpa = non volontà del fatto tipico.
Il legislatore ha cmq un margine di autonomia nel configurare normativamente l’elemento soggettivo del reato:
1_ il legislatore può anche ascrivere un reato prescindendo dall’esistenza del dolo o della colpa, e dunque sulla sola e semplice base della riferibilità fisico-materiale del fatto al soggetto che ha posto in essere la condotta criminosa.
Es. Tizio che voleva danneggiare con un sasso la vetrina di un negozio chiuso, è chiamato a rispondere anche del ferimento della proprietario che si era appisolato dentro dopo l’orario di chiusura.
Questa è un’ip. di responsabilità oggettiva, in cui, prescindendosi dal dolo e dalla colpa, manca oggettivamente la stessa base per un giudizio di colpevolezza: sono cioè ip. di responsabilità senza colpevolezza.
2_ il legislatore può configurare l’elemento soggettivo di un certo reato accostando dolo e colpa rispetto a 2 parti o segmenti diversi del fatto tipico ma costituenti componenti essenziali della stessa fattispecie incriminatrice. => 3° forma di elemento soggettivo: c.d. preterintenzione (la quale risulta piuttosto dalla combinazione di dolo e colpa).
Es. omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) è costituito da un 1° segmento fattuale rappresentato dalle percosse o lesioni (dolo e da un 2° segmento rappresentato dalla morte della vittima (colpa).

In sintesi => le forme “legali” che può assumere il nesso di imputazione soggettiva del fatto tipico al suo autore sono 4:
1-responsabilità oggettiva => è assenza di elemento soggettivo, cioè di colpevolezza;
2-colpa => forma naturale da manifestazione dell’elemento soggettivo;
3-preterintenzione => è un “misto dolo e colpa”
4-dolo => forma naturale da manifestazione dell’elemento soggettivo.

L’elemento soggettivo del reato, come tutti gli elementi essenziali della fattispecie, deve essere previsto dalla legge. => 2 esigenze di legalità:

1_ il dolo e la colpa (nonché la preterintenzione, e in certa misura, anche la responsabilità oggettiva) devono essere oggetto di definizioni legislative descrittive del loro contenuto, cioè il legislatore deve precisare in cosa consistono le varie specie di elemento soggettivo. A tale esigenza risponde l’art. 43.1 che da le definizioni di dolo – preterintenzione – colpa. La definizione della responsabilità oggettiva è invece all’art. 42.3 ove si allude alle ip. in cui il fatto (l’evento) è “posto altrimenti a carico dall’agente, come conseguenza della sua azione o omissione”.

2_ necessità che sia il legislatore a stabilire se un determinato reato (es. omicidio) deve essere punito solo se commesso con dolo oppure anche con colpa o con preterintenzione: occorre cioè che il legislatore indichi quale sia il c.d. “titolo soggettivo di responsabilità” per ogni reato.
Il legislatore per semplificare e per motivi di economia legislativa ha adottato un criterio secondo cui i reati sono distinti in delitti e contravvenzioni (art. 39 c.p.).
 
Per i delitti ha stabilito che, in assenza di una espressa previsione legislativa nella singola fattispecie, devono essere intesi come dolosi, mentre, perciò, per la loro punibilità a titolo di colpa o di preterintenzione o responsabilità oggettiva deve essere espressamente stabilita nella singola norma incriminatrice.

Per le contravvenzioni è stabilito in via generale che esse sono di regola punibili indifferentemente sia a titolo di colpa che a titolo di dolo (art. 42.4 c.p.) quindi il giudice dovrà accertare in concreto se il fatto storico contravvenzionali è stato in concreto realizzato con dolo o con colpa.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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