Skip to content

La consuetudine come fonte del diritto


E) Esclusione della consuetudine sia in funzione incriminatrice (cioè creativa di nuove fattispecie criminose) sia in funzione abrogatrice (per desuetudine) di norme incriminatrici vigenti.
La consuetudine può, invece, essere legittima fonte di cause di giustificazione in quanto la previsione di queste ultime non è coperta dalla riserva di legge di cui all'art. 25.2 Cost. e in quanto la consuetudine possa costituire fonte della disciplina extrapenale da cui proviene la causa di giustificazione.
Dalla consuetudine come fonte del diritto vanno distinti gli usi e le regole sociali, che possono essere richiamati in funzione integratrice dai c.d. elementi normativa per l'individuazione di alcuni elementi della fattispecie: es.: per l'individuazione delle regole cautelari la cui inosservanza integra la colpa generica…

F) Speciale delega per lo stato di guerra prevista dall'art. 78 Cost., il quale dispone che “le Camere conferiscono al Governo i poteri necessari”. Si ritiene che nella formula dei "poteri necessari" siano ricompresi anche poteri normativi, da esercitare secondo criteri, modalità e limiti stabiliti nella legge di delegazione, anche in deroga temporanea alle disposizioni costituzionali e, pertanto, anche in materia penale.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.