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La legge regionale e i regolamenti nella gerarchia delle fonti


C) Esclusione della legge regionale dalle fonti del diritto penale: essa non deriva da una presunta sotto-ordinazione della legge regionale rispetto alla legge statale nella gerarchia delle fonti. E’ noto, infatti, che la legge regionale - in base al principio di competenza - si pone come fonte paritetica di fronte alla legge statale.
La l. cost. n. 3/2001 ha modificato l'art. 117 Cost. stabilendo che l'”ordinamento penale” rientra tra le materie in cui lo Stato ha legislazione esclusiva. Pertanto, alla Regione è sicuramente interdetta la possibilità di fare ricorso alle sanzioni penali per rafforzare la tutela delle materie che pure sono nominativamente devolute alla sua competenza concorrente con lo Stato, o che sono residualmente attribuite alla competenza esclusiva della Regione.
Tra le materie attribuite alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni ve ne sono alcune, come ad es. la sicurezza del lavoro, la tutela della salute…, che per la natura degli interessi in gioco non possono sicuramente fare a meno della tutela penale. Ciò comporta che, nel quadro della competenza concorrente, il rapporto tra la norma sanzionatoria penale (fonte statale) e le norme regionali che articolano la specifica disciplina della materia potrà legittimamente instaurarsi secondo lo schema d'integrazione tra fonti primarie e fonti secondarie tutte statali.

D) Esclusi dalle fonti di diritto penale: regolamenti indipendenti e regolamenti delegati, previsti e disciplinati dalla legge 400/1988 (è la stessa legge che esclude la loro utilizzabilità nelle materie coperte da riserva assoluta).

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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