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Il problema dell'ambito della riserva delle norme penali

Il problema dell'ambito della riserva delle norme penali


Problema della portata o dell'ambito della riserva: la riserva si estende a "coprire" tutte le specie di norme penali o solo alcune di esse?

Fondamentale è la distinzione tra norme penali “sfavorevoli” e norme "favorevoli".
In considerazione della ratio di garanzia della riserva a tutela della libertà individuale, è pacifico che la riserva concerne tutte le norme sfavorevoli (singole norme incriminatrici o norme che altrimenti prevedono presupposti della responsabilità e anche circostanze aggravanti). Per quanto riguarda quelle favorevoli la posizione della dottrina è diversificata.

A_ Chi si richiama esclusivamente alla ratio garantista della riserva di legge a tutela della libertà individuale, sarà portato a concludere che rispetto alle norme favorevoli (le quali "restringono" la portata applicativa di quelle incriminatrici) non si pongono esigenze di garanzia e, quindi, la riserva non opera.
B_ Chi, invece, sottolinea il rapporto in qualche modo "derogatorio" in cui quelle favorevoli si pongono rispetto alle norme incriminatrici, proprio in quanto ne escludono l'applicazione in presenza di determinate situazioni particolari, concluderà nel senso esattamente opposto.
E’, infatti, il principio della gerarchia delle fonti a vietare che una determinata norma possa essere derogata da una fonte di grado subordinato (salvo il caso della c.d. "delegificazione' attuata mediante regolamenti delegati a norma della legge n. 400/1988, con l'esclusione in ogni caso delle materie coperte da riserva di legge).
Dunque, se le norme incriminatrici debbono essere di fonte legislativa in virtù della riserva di legge, quelle favorevoli debbono essere di fonte (almeno) legislativa in virtù del principio della gerarchia delle fonti.
C_ Terza posizione che, distinguendo la diversa natura sostanziale delle varie tipologie di norme favorevoli, giunge a conclusioni che sembrano essere preferibili.
Le cause di non punibilità in senso stretto e le cause di estinzione della punibilità rivelano realmente una natura in certo senso derogatoria rispetto alle norme incriminatrici. Queste tipologie di norme favorevoli, infatti, non modificano in nulla il disvalore tipico del fatto di reato, limitandosi ad escludere l'irrogazione della pena in ragione di interessi del tutto eterogenei rispetto a quello tutelato dalla norma incriminatrice e offeso dal fatto criminoso. Es. la non punibilità del furto in quanto commesso ai danni del proprio ascendente (art. 649.1, n. 2, c.p.) ovvero l'estinzione della punibilità conseguente alla prescrizione del reato (art. 157 c.p.).

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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