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Definizione di decreto legge e decreto legislativo


Per quanto riguarda la tipologia delle fonti primarie autorizzate a produrre diritto penale, va detto che, oltre alla legge ordinaria votata dal parlamento, possono ben essere fonti del diritto penale la Costituzione e le leggi costituzionali.  Inoltre vi è largo consenso anche nell'ammettere, da un lato, il decreto legge e il decreto legislativo e nell'escludere, dall'altro, la legge regionale.

IL DECRETO LEGGE

A) Il decreto legge, che ha la forza di fonte primaria (art. 77.2 Cost.), sembra invero garantire tanto l'indispensabile partecipazione della volontà parlamentare attraverso la necessità della sua conversione in legge a norma dell'art. 77.3 Cost., quanto il controllo della Corte costituzionale.  Controllo, quest'ultimo, che concerne non solo i presupposti di necessità e urgenza ma anche i contenuti specifici dell'atto avente valore di legge.
Così che l'unico motivo di perplessità deriva dal fatto che gli eventuali effetti sulla libertà personale prodotti dalla norma incriminatrice (o cmq peggiorativa) durante il periodo della sua vigenza prima della decadenza (o della conversione con emendamenti), non sono rimovibili, essendo ovviamente irreversibile il danno patito nella libertà personale a séguito di una detenzione già subita.

IL DECRETO LEGISLATIVO

B) Il decreto legislativo è un atto avente forza di legge emesso dal governo a séguito di una legge di delegazione del parlamento, col quale si realizzano indubbiamente forti esigenze di semplificazione ed acceleramento dell'iter di produzione normativa (art. 76 Cost.).
Certamente, il decreto legislativo assicura tanto il raccordo col parlamento, mediante la legge di delegazione e il successivo controllo della Corte costituzionale sul rispetto dei principi direttivi della delega, quanto il controllo costituzionale sui contenuti specifici sia della stessa legge di delegazione che del decreto legislativo.
Nello schema della delegazione, l’equilibrio dei due profili di garanzia appare tendenzialmente sbilanciato a favore del controllo di costituzionalità => nell'ipotesi di delega dettagliata, il ruolo del parlamento rimane certamente preponderante, ma la sua effettività è affidata al controllo costituzionale di conformità tra legge di delegazione e legge delegata.
Nell'ipotesi invece di delega ampia e generica, che è poi quella maggiormente in grado di sfruttare le potenzialità efficientistiche del meccanismo, il maggiore spazio che viene così ad assumere l'attività normativa del governo tende a riprodurre proprio quel modello di integrazione tra fonti primarie e fonti secondarie vietato dalla assolutezza della riserva. L'unico elemento differenziale è costituito dalla possibilità di sottoporre la legge delegata al controllo contenutistico della Corte costituzionale: ma implica quello squilibrio.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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