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Caratteristiche della disciplina codicistica della causalità


Il c.p. dedica 2 articoli alla disciplina espressa della causalità: artt. 40-41
Art. 40.1 c.p. => “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione”.
Tale art. limita la sua portata normativa richiedere che il requisito della causalità come uno degli elementi costitutivi del fatto tipico dei reati di evento, senza però dire niente su come debba essere intesa la causalità.
Nella migliore delle ip. dunque, l’art. 40.1 può avere il significato generico di richiamare l’attenzione sul fatto che nei reati di evento quest’ultimo deve essere collegato alla condotta attraverso un vero e proprio requisito di fattispecie legalmente previsto e non già sulla base di una convinzione del giudice liberamente formatasi.
In sostanza, quale elemento del fatto tipico legalmente previsto la causalità deve necessariamente avere una natura oggettiva suscettibile di un riscontro di tipo empirico, come consentono le leggi scientifiche, le quali, infatti, sono formulate sempre sulla base dell’osservazione dei fenomeni.
Art. 40.2 c.p. =>concerne specificamente la causalità nei reati omissivi (impropri): “Non impedire un vento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

La vera disciplina della causalità dovrebbe essere dunque contenuta nell’art. 41 c.p., che disciplina il “concorso di cause” .
_ Se per “cause” si intende (correttamente) l’insieme delle condizioni necessarie alla produzione dell’evento (“causa sufficiente”), l’espressione ex art. 41 c.p. non è del tutto precisa, perché se c’è davvero un concorso causale, cioè una convergenza di fattori nella produzione dell’evento, allora si tratterà + precisamente di condizioni necessarie che concorrono nel determinare la causa sufficiente.
_ Se si intende alludere alla convergenza di fattori privi di efficacia condizionante sull’evento, non si tratterà di un concorso di cause ma di un fenomeno diverso giuridicamente irrilevante.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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