Skip to content

Definizione di concorso colposo nel delitto doloso


Per quanto riguarda il concorso colposo nel delitto doloso, esso non sembra poter assumere rilevanza, perché, da un lato, l'art. 42.2 impone l'esigenza di un'espressa previsione (che in realtà manca), e, dall'altro, l'art. 113 contempla soltanto il concorso colposo nel delitto colposo.
Le ipotesi comunemente ricondotte in questo ambito implicano per lo più un'autonoma responsabilità colposa (monosoggettiva) a prescindere dall'ulteriore responsabilità di altri a titolo di dolo (es. nel caso di Tizio che, per negligenza, lascia incustodita l'arma di cui Caio si serve per uccidere volontariamente Sempronio: Tizio potrà essere chiamato a rispondere di omicidio colposo in base all'art. 589, mentre Caio risponderà di omicidio volontario ex art. 575 c.p.).
Nessun ostacolo di principio si frappone invece alla rilevanza del concorso colposo in una contravvenzione, dolosa o colposa (es. Tizio, per errore colposo, garantisce al venditore Caio che il minore Sempronio ha compiuto i sedici anni e può dunque ricevere le sostanze indicate nell'art. 730.1; Tizio aiuta Caio a distruggere le bellezze naturali tutelate dall'art. 734, essendo per errore colposo persuaso che non si tratta di luoghi protetti, mentre Caio ne è al corrente).
Una parte della dottrina contesta questa conclusione, assumendo che l'art. 113 svolga una funzione di «sbarramento»: se è prevista la punibilità del concorso colposo nel delitto colposo, non dovrebbe essere ammissibile, a contrario sensu, il concorso colposo nella contravvenzione. Si dimentica tuttavia che l'art. 113 soddisfa l'esigenza prescritta dall'art. 42.2 (espressa previsione del titolo colposo nei delitti), mentre per le contravvenzioni vale la regola dell'art. 42.4, suscettibile di riferirsi anche all'art. 110, dato che quest'ultimo ipotizza il concorso nel «reato» (e pertanto anche nella contravvenzione).
Gli ulteriori aspetti della colpevolezza nel concorso di persone sono disciplinati secondo il principio della responsabilità personale. Il difetto di imputabilità non incida sul fenomeno concorsuale; nemmeno le scusanti assumono rilevanza preclusiva. Il concorrente che versi in stato di non imputabilità al momento della condotta, o che benefici di una causa di esclusione della colpevolezza non sarà, ovviamente, punito, mentre lo saranno gli altri compartecipi.
La regola è sancita dall'art. 119.1. Es., il maggiorenne che organizzi una banda di scippatori infraquattordicenni, risponderà dei furti commessi (con le eventuali aggravanti connesse), a differenza dei minori che potranno soggiacere, eventualmente, solo ad una misura di sicurezza.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.