Stato di necessità - art. 54 C.P.
Non è punibile chi commette il fatto costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo di un grave danno alla persona, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo (articolo scriminante o esimente; es. chirurgo che opera in urgenza).
Sono vietati gli atti di disposizione del proprio corpo se determinano una diminuzione permanente dell’integrità fisica o se sono contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Lucrezia Modesto
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- Università: Università degli studi di Genova
- Facoltà: Medicina e Chirurgia
- Esame: Medicina legale
- Docente: Ventura
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