In questi appunti è possibile trovare le indicazioni legali che il medico deve seguire nella sua pratica clinica. I riferimenti normativi guidano il suo agire in materia di segreto professionale, obbligo di prestare assistenza, trattamento sanitario obbligatorio, alimentazione artificiale ecc.
Medicina legale
di Lucrezia Modesto
In questi appunti è possibile trovare le indicazioni legali che il medico deve
seguire nella sua pratica clinica. I riferimenti normativi guidano il suo agire in
materia di segreto professionale, obbligo di prestare assistenza, trattamento
sanitario obbligatorio, alimentazione artificiale ecc.
Università: Università degli studi di Genova
Facoltà: Medicina e Chirurgia
Esame: Medicina legale
Docente: Ventura1. Il certificato medico e la falsità materiale o ideologica
Il certificato medico è l’atto scritto che accerta la veridicità di fatti di natura tecnica; può essere facoltativo,
obbligatorio, di idoneità, di nascita, di morte, per l’assenza da lavoro ecc..
Il codice deontologico afferma che il medico non può rifiutarsi di rilasciare certificati sullo stato di salute e
che deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato.
La FALSITA’ MATERIALE consiste nella creazione totale o parziale di un certificato o di un documento
falso (compresa la modificazione della sua struttura).
La FALSITA’ IDEOLOGICA consiste nel certificare attestazioni non veritiere su un documento con valore
giuridico.
E’ punito da 1 a 5 anni di reclusione chi dichiara o attesta falsamente certificati o atti destinati a essere
prodotti dall’autorità giudiziaria e da 2 a 6 anni se si tratta di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio
o da liberi professionisti.
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Medicina legale 2. La cartella clinica
Essa è l’insieme scritto dei dati clinici del malato raccolti dai sanitari durante la degenza ospedaliera. La sua
finalità è quella di tutelare la salute del ricoverato, ha efficacia probatoria e contiene: generalità, data e ora di
ingresso e di dimissione, diagnosi all’entrata e alla dimissione, visite, esami, terapie praticate, parere dei
sanitari alla dimissione, ecc.. La Corte di Cassazione (ultimo grado di giudizio) ha affermato che la cartella
clinica ha la funzione di diario giornaliero che segnala il decorso della malattia e dà atto degli interventi e
delle analisi effettuate.
I fatti devono essere annotati contestualmente al loro verificarsi: l’annotazione postuma di un fatto clinico
determina falso materiale in atto pubblico.
La responsabilità professionale subentra in caso di omissioni di dati e sintomi importanti, di esami clinici, di
attività informativa, di compilazione o in caso di errata diagnosi o sottovalutazione di sintomi determinanti.
Il primario ha la responsabilità di regolare la compilazione e custodire le cartelle fino alla consegna
all’archivio centrale; inoltre deve vigilare sulla correttezza della diagnosi e degli accertamenti, verificando la
corrispondenza con la realtà obiettiva.
La documentazione clinica deve essere messa a disposizione del paziente, dei suoi legali o da medici indicati
dalla persona stessa e pertanto deve essere compilata chiaramente e con puntualità.
La scheda di dimissione ospedaliera
Essa è parte integrante della cartella clinica e deve recare la firma del medico curante e quella del
responsabile di divisione; essa contiene le generalità, data e ora di ricovero, motivo, diagnosi ecc..
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Medicina legale 3. L’atto medico
L’atto medico ha come fino primario la tutela della salute del paziente nel rispetto della sua libertà
decisionale (che è inviolabile secondo l’art. 13 della Costituzione). La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.
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Medicina legale