Il contratto di Comodato, art. 1803 ss. cc.
Il contratto di Comodato, artt. 1803 ss. cc.
Con tale contratto una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile normalmente inconsumabile ed infungibile, affinché se ne serva per un uso e per un tempo determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è un contratto reale (si perfeziona cioè con la materiale consegna del bene), ad effetti obbligatori, gratuito, unilaterale (in quanto l’unica prestazione che nasce dal contratto è quella di restituire la cosa).
Il comodatario deve servirsi della cosa solo secondo l’uso pattuito, e tempo determinato; custodire la cosa con diligenza del buon padre di famiglia; non concederla a sua volta in comodato ad altri; restituire il bene alla scadenza del termine, o appena il comodante gliela chieda, se il comodato è precario, cioè senza previsione di termine.
Il comodatario ha diritto al risarcimento danni arrecati dalla cosa ricevuta qualora il comodante, a conoscenza del vizio, non lo abbia avvertito (es. cavallo con malattia contagiosa).
Continua a leggere:
- Successivo: Il contratto di Mutuo, artt. 1813 ss. c.c.
- Precedente: Definizione di Leaseback
Dettagli appunto:
-
Autore:
Beatrice Cruccolini
[Visita la sua tesi: "La commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori"]
- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
Altri appunti correlati:
- Finanziamenti ed assicurazione di azienda
- Diritto Privato
- Diritto commerciale
- Diritto della banca e degli intermediari finanziari
- Il contratto e i suoi approfondimenti
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.