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Il contratto di Comodato, art. 1803 ss. cc.

Il contratto di Comodato, artt. 1803 ss. cc.


Con tale contratto una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile normalmente inconsumabile ed infungibile, affinché se ne serva per un uso e per un tempo determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è un contratto reale (si perfeziona cioè con la materiale consegna del bene), ad effetti obbligatori, gratuito, unilaterale (in quanto l’unica prestazione che nasce dal contratto è quella di restituire la cosa).
Il comodatario deve servirsi della cosa solo secondo l’uso pattuito, e tempo determinato; custodire la cosa con diligenza del buon padre di famiglia; non concederla a sua volta in comodato ad altri; restituire il bene alla scadenza del termine, o appena il comodante gliela chieda, se il comodato è precario, cioè senza previsione di termine.
Il comodatario ha diritto al risarcimento danni arrecati dalla cosa ricevuta qualora il comodante, a conoscenza del vizio, non lo abbia avvertito (es. cavallo con malattia contagiosa).

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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