Skip to content

Art. 35, la conformità del bene al contratto

Art. 35, la conformità del bene al contratto

L'art. 35 prosegue dicendo (comma 2 lettera b) che il bene è conforme al contratto allorché sia:
idoneo allo specifico uso esplicitamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, salvo che le circostanze mostrino che il compratore non ha fatto affidamento sulla capacità e sulla competenza di valutazione del venditore, o che non era da parte sua ragionevole farvi affidamento;
idoneo ad un uso speciale di cui il compratore ha informato il venditore al momento della conclusione del contratto. Può accadere che il compratore si rivolga ad un certo venditore chiedendo un bene idoneo ad un certo uso speciale, e che tale idoneità venga assunta come caratteristica del bene a livello contrattuale.
Quindi si fa riferimento all'ipotesi in cui nel corso delle trattative o, al limite, al momento della conclusione del contratto il compratore informi, senza ottenere un impegno esplicito dal venditore, dell'uso speciale del bene che intende fare. Basta la comunicazione delle intenzioni del compratore per far scattare l'impegno del venditore a consegnare un bene idoneo, a meno che il venditore non dichiari di non essere in grado di vendere un bene del genere. Però di nuovo in questo caso la circostanza deve risultare dal contratto, affinché scatti un diverso metro per la valutazione dell'adeguatezza del bene. Pertanto il legislatore uniforme ha inserito la particolare norma per cui se il compratore porta a conoscenza del venditore l'uso speciale che intende fare del bene, ecco che il venditore anche se non si è impegnato all'interno del contratto è obbligato a fornire un bene idoneo a tale uso.
Il legislatore uniforme prevede una possibile causa di giustificazione per il venditore consapevole dell'uso speciale che non abbia fornito il bene a tale uso idoneo. Ed è il caso in cui il compratore abbia portato a conoscenza del venditore l'uso speciale, ma le caratteristiche del venditore fossero tali per cui non era ragionevole fare affidamento sulla capacità del venditore di fornire un bene che a quell'uso speciale fosse idoneo. Esempio: Tizio si rivolge ad un rivenditore di modellini nautici, contratta l'acquisto di un certo motoscafo e nel corso delle trattative dice al venditore che intende con quel mezzo tentare la traversata dell'atlantico. Se poi il compratore si vede fornito un modellino, non può lamentare una mancanza di conformità del modellino all'uso speciale, poiché non era ragionevole fare affidamento sulle competenze del venditore che ha solo e sempre fatto modellini e non barche vere (fra l'altro se fosse stata una barca vera la vendita non sarebbe regolata dalla Convenzione di Vienna).
Il bene per essere conforme deve poi essere in possesso delle caratteristiche che aveva quell'oggetto che il venditore ha presentato al compratore prima della conclusione del contratto come campione.
Infine, tenendo presente che in questi contratti è molto importante il modo in cui questi beni sono imballati per poter superare trasporti lunghi, la convenzione di Vienna sottolinea che per essere conforme deve essere disposto, se il contratto non prevede diversamente, secondo il modo usuale per beni dello stesso tipo, o in difetto del modo usuale in un modo che sia adeguato a proteggere la merce. Se il venditore consegna merce integra al vettore, ma ha imballato male e la merce giunge al compratore deteriorata, egli sarà responsabile, perché ha contravvenuto all'obbligo previsto dall'art. 35, lett. b.



Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.