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Art. 23, la conclusione del contratto

Art. 23, la conclusione del contratto


Art. 23 “A contract is concluded at the moment when an acceptance of an offer becomes effective in accordance with the provisions of this Conventions”.

Il contratto si conclude nel momento di accettazione della proposta, esso diviene così efficace iin conformità alle regole della convenzione (cioè quando l'accettazione giunge al proponente). La soluzione è quindo molto vicina a quella italiana, e si distacca molto da quella inglese (secondo la quale il contratto è concluso quando l'accettazione viene inviata).


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