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Gli obblighi del venditore


Il venditore, secondo la convenzione di Vienna, ha 3 obblighi: l'obbligo di consegnare la merce, l'obbligo di trasferire la proprietà ed i documenti, l'obbligo di consegnare beni conformi.
Occorre poi citare che la convenzione menziona l'obbligo di trasferire la proprietà, in realtà la disciplina uniforme ha scelto di non regolare il profilo dell'effetto reale del contratto. Quindi questa dizione va intesa nel senso che quello è uno degli obblighi che, laddove sussista, in virtù dell'ordinamento giuridico applicabile in base alle norme di diritto nazionale privato, sarà regolato dalle norme interne. Per cui la dizione non implica la previsione di un obbligo disciplinato dalla convenzione, ma è semplicemente un rinvio.
La convenzione disciplina invece l'obbligo di consegna, e l'obbligo di consegna di beni conformi a quanto previsto dal contratto. L'approccio del legislatore uniforme è piuttosto analitico. La convenzione di Vienna evita concettualizzazioni troppo incipienti, onde non correre il rischio che poi, sotto queste solide categorie, si insinui un'interpretazione troppo localistica che di fatto svuoti il suo carattere uniforme. Per non correre questo pericolo, la scelta del legislatore uniforme è stata quella di prevedere ciò che il soggetto obbligato (in questo caso il venditore) deve fare per poter dire di aver ottemperato alla vendita:

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