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Il contract : Case Maritime National Fish Ltd v. Ocean Trawlers

Il contract : Case Maritime National Fish Ltd v. Ocean Trawlers

Altra ipotesi ancora è il fatto che la sopravvenuta impossibilità costituisca un rischio noto o che ragionevolmente avrebbe dovuto essere noto alle parti al momento della conclusione del contratto: il debitore doveva sapere che impegnandosi avrebbe corso quel rischio.

La frustration non opera allorché una parte abbia dato luogo con il proprio comportamento alla causa di impossibilità (Case Maritime National Fish Ltd v. Ocean Trawlers, 1935: un tizio era proprietario di 3 navi da pesca, ne noleggia una quarta, fa domanda per 4 licenze, ne ottiene 3 e le intesta alle navi di proprietà, poi tenta di ottenere la risoluzione del contratti di noleggio della quarta nave adducendo come circostanza successiva il fatto di non aver ottenuto per quella nave la licenza di pesca. La corte respinge la pretesa: era il debitore che con la propria condotta aveva dato luogo all'impossibilità).

Una questione particolare, con riferimento al fatto del debitore che cagiona l'impossibilità, sorge in relazione all'aspetto soggettivo della condotta della parte responsabile: perché la frustration non operi occorre dolo o è sufficiente colpa? Non ci sono cases sul punto, la dottrina tende ad equiparare la colpa al dolo osservando che sarebbe ingiusto porre sulla parte innocente le conseguenze di una risoluzione dovuta ad una causa imputabile alla controparte per negligenza.



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