Il contract : Case Davis Contractor v. Farenham (1956)
Un appaltatore aveva convenuto la costruzione di un edificio entro un certo termine per una certa somma. Dopo la conclusione del contract si profila da un lato la carenza di manodopera, dall'altro scarsezza di materia prima. Due fattori che comportano un ritardo nella consegna ed un incremento dei costi di produzione. L'appaltatore cerca di far valere queste circostanze sopravvenienti per ottenere la risoluzione del contratto: l'aumento dei costi aveva eroso completamente il suo guadagno. La corte respinge la pretesa di ottenere la risoluzione del contract: le difficoltà non avevano inciso sul valore addizionale del rapporto.
Questa regola non opera sempre: esistono casi in cui nonostante la prestazione principale diventa sempre impossibile, l'impossibilità affligga la funzionalità del rapporto contrattuale nel suo complesso, e la frustration non opera.
Ciò accade innanzitutto se il debitore si impegna ad eseguire il contract in ogni caso, accollandosi il rischio dell'eventuale impossibilità sopravvenuta. La libera volontà delle parti è sovrana, pertanto il debitore che fa una scelta di questo genere assume un impegno che è tenuto ad onorare.
Altra ipotesi è quella in cui le parti del contract prevedano quella circostanza di impossibilità sopravvenuta e ne disciplinano le conseguenze: ad esempio uno sconto per il creditore, o l'esecuzione di un'altra prestazione al posto di quella divenuta impossibile. Il contract non si risolve, la volontà delle parti è sovrana e l'avverarsi dell'impossibilità sopravvenuta scatenerà le conseguenze previste dalle parti.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Elisa Giovannini
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- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Economia
- Docente: Alberto Gianola
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