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Serrata e art. 46 della Costituzione


LA SERRATA

Il datore sospende l’attività, rifiuta di ricevere le prestazioni e versare le retribuzioni per pressare i lavoratori. Può essere offensiva o difensiva su contrattazione oppure di ritorsione contro scioperi ritenuti illegittimi. In questo caso potrebbe essere comportamento antisindacale. Dipende dalle valutazioni degli sciopero articolati di prima.

La Corte Costituzionale ha stabilito che la serrata è penalmente rilevante se effettuata con fini politici, per protesta, per costrizione verso la pubblica autorità.
Civilmente solo lo sciopero è riconosciuto pertanto si ritiene la serrata illecita.
Posizione di inferiorità socio-economica dei lavoratori.

La serrata è un rifiuto ingiustificato del datore di ricevere la prestazione. Per cui deve pagare lo stesso la retribuzione. Per altri è inadempimento contrattuale.


LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLA GESTIONE DELLE IMPRESE

L’ART.46 DELLA COSTITUZIONE

“Ai fini dell’elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratoti a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende”

Norma generica, lasciata al legislatore.

Tratto da INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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