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Sciopero a singhiozzo, a scacchiera, breve e bianco


Limiti esterni: esistenza di altri diritti pari o superiori rispetto allo sciopero.
Incidono sui soggetti e sulle finalità dello sciopero.
Limiti interni: astensione continuativa e generale dal lavoro di una collettività di lavoratori. Influenzano le modalità attuative dello sciopero specie gli scioperi a singhiozzo e scacchiera.

Sciopero a singhiozzo: brevi astensioni dal lavoro con ripresa dello stesso.
Sciopero a scacchiera: astensione in modo alternato di gruppi o reparti di lavoratori fra loro collegati nell’attività produttiva.

Si cerca di limitare la perdita retributiva per i lavoratori e produrre il maggior danno al datore, evitando anche i crumiri.
La Cassazione ha dato due orientamenti diversi nel tempo:
fino agli anni 80 erano illegittime queste forme di sciopero e si consideravano abbandono del lavoro. Questo perché lo sciopero deve produrre al datore un danno corrispondente alla perdita di retribuzione dei lavoratori. Così non c’è invece corrispettività dei sacrifici. Inoltre non c’è correttezza e buona fede nell’eseguire l’obbligazione, non c’è subordinazione, collaborazione, diligenza.
con la sentenza 711 del 1980 la Cassazione dice che non esiste una definizione di sciopero (nell’ordinamento giuridico) se non generica: astensione collettiva dei lavoratori per il raggiungimento di un fine comune
Cade quindi il concetto di danno ingiusto e corrispettività di sacrifici.
Restano quindi i limiti esterni come l’art.41 iniziativa privata. E’ legittimo quindi lo sciopero che colpisce la produzione ma non la produttività.
(anche se il danno alla produzione se rilevante e prolungato si traduce in danno alla produttività – immagine, finanziario, concorrenziale).

E’ comunque anche legittimo che il datore può rifutarsi di ricevere la prestazione lavorativa se c’è “impossibilità obiettiva” a riceverla (art.1256 c.c.) come negli scioperi a singhiozzo. Lo stesso negli scioperi a scacchiera, il datore può decidere di sospendere l’attività nei reparti aperti se oggettivamente impossibile.

La non proficuità è valutata in danni qualitativi o quantitativi tali da temere il danno alla produttività. Sono rilevanti: notevoli perdite di produzione, alterazione qualitativa o costi in + per gli impianti a vuoto.

L’impossibilità di ricevere la prestazione è valutata in base agli impianti (tecnologia e natura della produzione). Cambiamenti di ciclo rientrano nella sfera di autonomia del datore, non deve farli se non vuole.

LO SCIOPERO BREVE O PARZIALE, LO SCIOPERO DELLO STRAORDINARIO, LO SCIOPERO BIANCO

Sciopero breve: durata inferiore alla giornata. Per la Cassazione,  se nel privato, lecito .Per la PA lecito purché la prestazione resa sia di una utilità apprezzabile. La Corte dei Conti si è espressa dicendo che andrebbe decurtata l’intera giornata.
Sciopero dello straordinario: rifiuto legittimo
Sciopero bianco: legittimo finché non diventa occupazione d’azienda (intralcio)

Tratto da INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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