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Contratto collettivo corporativo


La inderogabilità del contratto collettivo nella storia
Contratto collettivo CORPORATIVO: inderogabile in pejus da parte dei contratti individuali ed efficace per tutti gli appartenenti alla categoria.
C’è un’unica associazione per ogni categoria di datori o di lavoratori, che è persona giuridica di diritto pubblico con controlli da parte dello Stato.
Con il codice civile (1942) il contratto collettivo è fonde del diritto, soggetto agli artt. 2067-2077. L’art.2077 regola l’inderogabilità in pejus.
La soppressione delle corporazioni non fa venir meno i contratti collettivi.
Restano infatti in vigore salvo successive modifiche (anche peggiorativa).
D.Lgs.369/1944 – art.43
Contratto collettivo DELL’ART.39 COST.
I sindacati registrati e con personalità giuridica possono “rappresentati unitariamente in proporzione ai loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”.
La frase sottolineata significa che alla stipula partecipano diversi sindacati in proporzione agli iscritti (rispecchiando il principio di libertà di organizzazione sindacale e pluralismo sindacale).
La mancata attuazione spinge il legislatore a date efficacia erga omnes ai contratti collettivi.
Con L.741/1959 si delega il governo ad emanare D.Lgs. per assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo a tutti gli appartenenti una categoria.
Nell’emanare le norme il governo si deve uniformare alle clausole dei singoli accordi collettivi stipulati prima dell’entrata in vigore della legge (03/10/1959). La delega viene prorogata di un anno con l’aggiunta che il governo si deve uniformare anche agli accordi dei successivi 10 mesi.

Contratto collettivo DI DIRITTO COMUNE
Il contratto collettivo stipulato dalle attuali associazioni sindacali è un contratto atipico, privo di una specifica regolamentazione legale (art. 1322 cod.civ.). Il suo nome lo deve alla disciplina da cui si attiene.

Il contratto collettivo prevale sui rapporti individuali anche se non s’è una norma esplicita in tal senso.
L’art.2113 regola la questione: “le rinunzie e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., non sono valide”

Tratto da INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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