Sciopero. Associazioni degli utenti e precettazione
Le associazioni degli utenti
Possono agire a tutela di interessi collettivi. Vanno iscritte in apposito elenco.Possono esprimere pareri alla Commissione per valutare l’idoneità delle prestazioni essenziali e chiedere l’apertura del procedimento di sanzioni.
Possono agire in giudizio in caso di sciopero revocato dopo la comunicazione, o se effettuato dopo che la Commissione aveva chiesto di differirlo. O se convengono fornite informazioni agli utenti per eliminare o inibire il comportamento dannoso. Può agire anche solo per pubblicare a spese di chi viola, la sentenza di violazione.
La precettazione: aspetti sostanziali
Prima del 1990 il prefetto poteva adottare ordinanze (la cui violazione è reato) con tingibili ed urgenti su edilizia, polizia locale ed igiene per motivi di sanità o sicurezza pubblica (non concepito in funzione di scioperi). L’eccezione presso la Corte Costituzionale fu rigettata.La legge 146/1990 disciplina la precettazione. Il Pres.Cos.Min o il Ministro delegato (in caso nazionale) il Prefetto in caso locale adotta un’ordinanza.
Dev’esserci fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati. Non è considerato il periculum in mora ma solo il fumus boni iuris. La valutazione deve essere di “elevata” probabilità che accada il pregiudizio.
La precettazione: aspetti procedurali
Le autorità devono informare la Commissione di garanzia. La Commissione invece può segnalare gli scioperi potenzialmente dannosi e proporre misure.L’autorità deve invitare le parti a desistere tentando la conciliazione, in breve termine. Se negativo, adotta misure per prevenire il pregiudizio.
L’ordinanza ha contenuto vincolato a questo, contemperando il diritto allo sciopero:
differimento
riduzione della durata
livelli minimi di funzionamento
mai il divieto a scioperare
emesso almeno 48 ore prima dell’inizio salvo conciliazione o urgenza
inviato ai rappresentanti, alle imprese, alle PA, a singoli, inoltre affisso sui luoghi di lavoro e diffuso per tv e radio.
può essere contestata con ricorso al TAR entro 7 giorni, senza sospenderla
inadempimento punito con sanzioni amm.ve pecuniarie applicate dall’ispettorato del lavoro
Continua a leggere:
- Successivo: Lotta sindacale. Sciopero bianco, occupazione di azienda e blocco delle merci
- Precedente: Prestazioni indispensabili, Commissione di garanzia e sanzioni
Dettagli appunto:
-
Autore:
Barbara Pavoni
[Visita la sua tesi: "L'evoluzione della valutazione nel pubblico impiego"]
- Università: Università Politecnica delle Marche
- Facoltà: Economia
- Titolo del libro: Diritto sindacale
- Autore del libro: Giugni
- Editore: Cacucci
- Anno pubblicazione: 2007
Altri appunti correlati:
- Diritto del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle aziende sanitarie
- Introduzione al diritto sindacale
- Diritto Sindacale
- Diritto privato
- Diritto costituzionale comparato
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Il Costituzionalismo alla prova: il lavoro in Italia e in Unione Europea
- Il lavoro tra Costituzione Italiana e Trattati Europei
- Contributo all'esegesi dell'articolo 2103 del Codice Civile
- Una rilettura costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 38/00 in merito al danno alla persona indennizzato dall’Inail
- Deregolamentazione del mercato del lavoro e ridefinizione della rappresentanza sindacale
Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.