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Sciopero come diritto e negozio giuridico, retribuzione


Lo sciopero come diritto potestativo e come negozio giuridico: critica.

Lo sciopero in teoria si potrebbe esercitare solo in funzione di una pretesa diretta contro il datore di lavoro. Lo sciopero per essere legittimo va praticato a sostegno di rivendicazioni che dovrebbero essere soddisfatte dal datore di lavoro.
In realtà però si lascerebbe fuori lo sciopero verso la pubblica autorità o lo sciopero di solidarietà. Invece si è diffusa la posizione e consolidata in giurisprudenza che lo sciopero sia inteso in senso più ampio con riguardo ad interessi economico-professionali. Non più come diritto potestativo ma come diritto assoluto della persona, con contratto di lavoro, ma non inerente al rapporto stesso.
In questo caso non c’è intento negoziale.

Lo sciopero come mero fatto giuridico

Basta che un gruppo di lavoratori si astenga dal lavoro per esercitare il diritto allo sciopero. Se i sindacati fanno un proclama, invitano allo sciopero.
L’astensione, lo sciopero, in difesa di un interesse collettivo si collegano all’effetto giuridico della sospensione del rapporto di lavoro.

Sciopero e retribuzione

Lo sciopero sospende il diritto alla retribuzione. Ma non ai diritti diversi come il diritto sindacale o il diritto di assemblea. La sospensione della retribuzione e elementi accessori si riflette sulla tredicesima ad esempio, alle ferie, anche se la giurisprudenza  divisa su questo ed alcuni contratti tutelano le ferie dagli scioperi.
Le festività che cadono nello sciopero non sono pagate: l’assenza per festività è diversa dall’assenza per sciopero. Lo stesso per le festività soppresse (controverso).

Gli scioperi brevi sono retribuiti se la prestazione eseguita è utile. Ad esempio se il cuoco interrompe una cottura dalla quale non si può ripartire oppure se un autista sciopera da una località dalla quale non si può ripartire in alcun modo, l’unità tecnico-temporale della prestazione lavorativa non è frazionabile.

Le attività strumentali all’esercizio di sciopero

Lo sciopero implica dei comportamenti che vanno riconosciuti anch’essi come la propaganda per far aderire allo sciopero (tutelata inoltre dal 300/1970) o le pubbliche manifestazioni (per far solidarizzare l’opinione pubblica) o i cortei interni purché non siano l’occasione per fatti illeciti.
Anche il picchettaggio è considerato lecito salvo che non si traduca in comportamenti penali. E’ ad esempio illegittimo usare violenza o minaccia verso i non scioperanti.
E’ illecito il blocco delle merci o accessi al cantiere in quanto lesivi degli interessi del datore e dei non scioperanti anche per mezzo di un’assemblea permanente.
Invece è stato considerato comportamento passivo quello di sostitute alle scioperanti (self-service con braccia conserte) che non hanno attivato il servizio.

Tratto da DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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