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L’assistenza spirituale presso le Forze armate


Le Forze armate rappresentano l’ambito di intervento più risalente, da parte del legislatore statale, in materia di assistenza spirituale cattolica.
Tale servizio è attualmente disciplinato dalla l. 512/61.
Elementi centrali di tale disciplina sono costituiti dall’inquadramento gerarchico dei cappellani nella struttura militare, con conseguente retribuzione degli stessi in ragione del grado conseguito all’interno delle Forze armate e dal rapporto di impiego che lega questi ecclesiastici all’amministrazione militare.
Detto servizio di assistenza spirituale fa capo all’Ordinario militare, un Vescovo rivestito di dignità arcivescovile, coadiuvato da un Vicario generale militare e da tre Ispettori.
Per quanto concerne invece l’assistenza spirituale dei soggetti appartenenti a confessioni acattoliche, la l. 382/78, contenente “norme di principio sulla disciplina militale”, ha previsto che “i militari di qualunque religione possano esercitarne il culto o ricevere l’assistenza dei loro ministri”.
Al riguardo, le intese concluse, oltre alla già indicata esclusione dell’assunzione delle spese si questo servizio da parte dello Stato, hanno inoltre stabilito il diritto dei militari aderenti a tali confessioni di partecipare alle attività religiose dei rispettivi culti nelle località in cui si trovino per servizio ed, in mancanza, il permesso di frequentare il luogo di culto più vicino.
Il r.d. 289/30, infine, consente che in caso di mobilitazione delle Forze armate, l’assistenza religiosa per i militari acattolici venga prestata, su autorizzazione dell’autorità militare da “ministri di un culto ammesso nello Stato”.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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