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Le norme unilaterali delle disposizioni pattizie


Venendo ora all’esame della normativa pattizia occorre ricordare in primo luogo la l. 121/85 che ha dato attuazione all’Accordo del 1984, secondo cui “gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero”.
Un’analoga previsione si rinviene nell’Intesa tra lo Stato italiano e l’Unione delle Comunità Ebraiche italiane e in quella tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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