Le norme unilaterali delle disposizioni pattizie
Venendo ora all’esame della normativa pattizia occorre ricordare in primo luogo la l. 121/85 che ha dato attuazione all’Accordo del 1984, secondo cui “gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero”.
Un’analoga previsione si rinviene nell’Intesa tra lo Stato italiano e l’Unione delle Comunità Ebraiche italiane e in quella tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Ecclesiastico, a.a. 2006/2007
- Titolo del libro: Manuale breve diritto ecclesiastico
- Autore del libro: E. Vitali e A.G. Chizzoniti
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