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Gli enti centrali della Chiesa


“Gli enti centrali della chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali) nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili”.
L’espressione enti centrali si riferisce alle Congregazioni, i Tribunali e gli Uffici pontifici, ovvero a quegli organi che compongono la Santa Sede in senso lato, con la conseguente esclusione degli enti che, pur direttamente gestiti dalla Santa Sede, esorbitano rispetto alla Curia Romana.
Profonde divisioni si sono delineate circa il concetto di esenzione “da ogni ingerenza” statale.
La Cassazione penale ha ritenuto che siffatta espressione equivalesse ad una generale sanzione di “immunità” dalla giurisdizione, ma dalla lettura dei lavori preparatori degli Accordi del Laterano, si evince che le Parti non intendevano affatto attribuire forme di immunità, ma piuttosto impedire interferenza dell’autorità governativa nella gestione degli enti a tutela della libertà di azione (e dell’integrità patrimoniale) degli organi di governo della Chiesa universale.
Le prerogative dell’immunità devono infatti essere previste da specifiche norme, che in maniera tassativa limitano la sovranità dello Stato e non sono in alcun modo estensibili a casi non contemplati.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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