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Le garanzie reali a favore della Santa Sede


Ulteriori disposizioni del Trattato concernono le c.d. garanzie reali, ossia le particolari guarentigie che lo Stato accorda ad alcuni immobili siti in territorio italiano, la cui piena proprietà ovvero libera gestione ed amministrazione sono attribuite alla Santa Sede.
A siffatti immobili il Trattato assicura il godimento delle “immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici degli Stati esteri”.
Le stesse immunità sono garantite nei riguardi delle chiese, quantunque poste fuori dalla città di Roma, durante il tempo in cui vengono celebrate funzioni con l’intervento del Sommo Pontefice e senza apertura al pubblico.
L’extraterritorialità degli edifici rimane negli stretti limiti delle garanzie spettanti ai locali diplomatici e non deve essere intesa come se detti edifici risultassero territorio estero.
I reati commessi al loro interno, infatti, sono soggetti alla legge italiana.
L’art. 16 attribuisce a tali edifici una diversa garanzia; essi infatti:
non possono essere assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede;
sono esenti da ogni tributo verso lo Stato e gli altri enti pubblici;
possono essere organizzati, conservati o eventualmente restaurati dalla Santa Sede senza necessità di alcuna autorizzazione governativa.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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