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I rapporti di lavoro dei dipendenti della Santa Sede e degli enti centrali


Da ultimo, occorre soffermarsi sui rapporti di lavoro dei dipendenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, i cui redditi sono esenti da tributi ai sensi del Trattato.
L’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica è competente per tutte le questioni inerenti ai rapporti instaurati con gli organi della Curia Romana e dello Stato della Città del Vaticano nonché con gli enti direttamente gestiti dalla Santa Sede anche fuori Roma.
Con l. LIV/2007, lo Stato della Città del Vaticano si è dotato di una disciplina per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
I problemi maggiori si sono posti in relazione ai casi di dipendenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, sovente forniti di cittadinanza italiana, con riferimento a prestazioni effettuate in territorio italiano.
La giurisprudenza ha distinto tra mansioni istituzionali (partecipative a viario titolo delle funzioni pubblicistiche dell’ente datore di lavoro) e mansioni comuni (che potrebbero essere prestate a favore di qualunque datore di lavoro): per le prime si è ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice italiano, salvo il caso in cui la controversia verta su profili puramente patrimoniali; le seconde sono invece risultate soggiacenti ai normali criteri di competenza giurisdizionale.
La distinzione (chiara in astratto) non ha trovato uniforme applicazione nei casi concreti.
La delicatezza della materia, che vede coinvolte posizioni soggettive di estrema importanza, reclamerebbe forse una maggiore certezza ottenibile anche tramite un accordo bilaterale tra le parti.Capitolo III

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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