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La cittadinanza vaticana


Si ricollega a tale principio la disciplina della cittadinanza vaticana.
L’attribuzione della cittadinanza vaticana è basata unicamente sul criterio della stabile residenza nella Città del Vaticano.
In forza dell’art. 1 della l. S.C.V. III/29, sono considerati cittadini della Città del Vaticano:
i cardinali residenti nella detta Città o in Roma;
coloro che risiedono stabilmente nella Città del Vaticano per ragioni di dignità, carica, ufficio od impiego (onde le tesi che si tratti di una cittadinanza funzionale, in quanto legata fondamentalmente all’incarico ricoperto);
coloro che, anche indipendentemente dalle condizioni previste dalle due lettere precedenti, siano autorizzati dal Sommo Pontefice a risiedere stabilmente nella Città del Vaticano con concessione o con conservazione della cittadinanza, per ragioni da apprezzarsi sovranamente.
Ai sensi, poi, dell’art. 2 sono del pari cittadini vaticani il coniuge, i figli, gli ascendenti ed i fratelli e le sorelle di un cittadino vaticano, purché siano con lui conviventi ed autorizzati a risiedere nella Città del Vaticano.
La perdita della cittadinanza può essere volontaria per rinuncia all’ufficio o impiego, o per abbandono spontaneo definitivo della residenza ed abitazione nel territorio, oppure imposta per legge in caso di revoca dell’ufficio o dell’autorizzazione a risiedere, per cessazione delle condizioni in base alle quali era stata concessa la residenza.
Alle persone residenti in Vaticano sono applicabili, nel territorio dello Stato italiano, le norme della legislazione italiana, e nei confronti degli stranieri, quella dello Stato di appartenenza.
Taluno sostiene che anche lo Stato della Città del Vaticano godrebbe di una, sia pur limitata, soggettività internazionale, in quanto ha stipulato alcuni Trattati internazionali ed in quanto ha aderito a organismi internazionali.
Lo Stato della Città del Vaticano è considerato territorio neutrale ed inviolabile; e tale è sostanzialmente rimasto anche durante l’ultimo conflitto mondiale.
Tale neutralità è conseguenza dell’estraneità della Santa Sede rispetto alle competizioni temporali tra gli Stati ed ai congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che i contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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