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La legge fondamentale dello S.C.V di Giovanni Paolo II


Per venire alle fonti interne dello Stato della Città del Vaticano, il 26 Novembre 2000, Giovanni Paolo II ha promulgato la nuova legge fondamentale dello S.C.V., che ha sostituito la l. I/29.
L’art. 1 di tale legge, proclama la concentrazione di tutti i poteri nelle mani del Pontefice: egli, infatti, quale “sovrano dello Stato Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario”.
Chiara è dunque la natura di monarchia assoluta dello Strato della Città del Vaticano.
Peraltro, è previsto che il potere legislativo sia ordinariamente esercitato da una apposita Commissione cardinalizia, che può avvalersi degli organi della Curia Romana, e che il potere esecutivo spetti al Presidente della Commissione coadiuvato da un Segretario generale e chiamato ad agire di concerto con la Segreteria di Stato nelle materie di maggiore importanza.
Esiste poi un apparato amministrativo detto Governatorato, articolato in Direzioni generali, Dipartimenti, Uffici e Servizi.
Infine, il Consigliere generale e i Consiglieri dello Stato, costituiscono un organo consultivo e “prestano la loro assistenza nell’elaborazione delle leggi e in altre materie di particolare importanza”.
Le fonti del diritto vaticano sono regolate dalla l. II/29.
Esse sono:
- il codice di diritto canonico del 1983;
- le Costituzioni Apostoliche emanate dal Pontefice;
- le leggi promulgate per lo Stato della Città del Vaticano dal Pontefice o dalle autorità da lui delegate;
- i regolamenti emanati dall’autorità competente.
La legge sulle fonti del diritto ha provveduto ad attuare un rinvio recettizio ai codici allora vigenti in Italia.
Sono pertanto tutt’ora fonti del diritto vaticano il codice penale del 1889, il codice di procedura penale del 1913 e il codice civile del 1942.
Gli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano, disciplinati con l. CXIX/87 e competenti in materia civile e penale, sono il Giudice unico, il Tribunale, la Corte d’Appello e la Cassazione.
Per le materie attinenti al diritto canonico resta ferma la competenza degli organi giudiziari della Santa Sede: il Tribunale Apostolico della Rota Romana ed il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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