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Esecuzione forzata dell’Amministrazione: legislazione speciale sull’espropriabilità dei beni e giudizio di ottemperanza


Su questo quadro incide, però, pesantemente una legislazione speciale, che riflette lo stato di tensione sulla finanza pubblica accentuatosi negli ultimi decenni.
Il legislatore ha introdotto nuovi limiti all’espropriabilità dei beni dell’Amministrazione, precludendo del tutto l’espropriazione di beni e limitando l’espropriazione dei crediti alle somme non impegnate dall’ente per “servizi pubblici essenziali”.
Questo indirizzo legislativo è controproducente per gli enti pubblici, perché determina l’applicazione di condizioni più esose da parte dei loro fornitori, ed è di dubbia legittimità costituzionale perché introduce un privilegio processuale a favore dell’Amministrazione che non trova alcuna ragione giustificatrice sul piano sostanziale.
La Corte Costituzionale, però, ha respinto fino ad oggi le censure di legittimità costituzionale, sostenendo che questa normativa attuerebbe l’interesse pubblico a un regolare svolgimento dell’attività amministrativa;
La sentenza del giudice civile può essere eseguita, oltre che nelle forme previste dal codice di procedura civile, anche nelle forme del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
Secondo la dottrina prevalente questo giudizio si potrebbe esperire anche negli stessi casi in cui sarebbe possibile l’esecuzione forzata nelle forme previste dal codice di procedura civile.
Talvolta, invece, la giurisprudenza civile ha delineato i due rimedi in termini di alternativa necessaria: nei casi in cui la sentenza del giudice civile comporti un adempimento vincolato sarebbe esclusa la possibilità di esperire il giudizio di ottemperanza.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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