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L’esecuzione forzata nei confronti dell’Amministrazione


I principi già considerati a proposito del giudizio di cognizione hanno una portata generale e valgono, perciò, anche per l’esecuzione forzata.
Di conseguenza si devono ritenere esperibili nei confronti dell’Amministrazione tutte le forme di esecuzione forzata previste dal codice di procedura civile, anche in forma specifica.
Con riferimento all’espropriazione forzata emergono, però, anche questioni peculiari, che attengono principalmente all’individuazione dei beni e dei diritti pignorabili:
a. non tutti i beni dell’Amministrazione possono essere diretti a esecuzione forzata.
Non possono essere assoggettati a esecuzione forzata i beni demaniali.
Si ritiene che non possono essere assoggettati a esecuzione forzata neppure i beni del patrimonio indisponibile (i beni necessari “per l’adempimento di un pubblico servizio”).
Si deve perciò escludere che solo i beni del patrimonio disponibile sono passibili di esecuzione forzata;
b. l’espropriazione di crediti dell’Amministrazione è stata oggetto in passato di vivaci discussioni, che non sembrano ancora superate.
Innanzi tutto era esclusa la possibilità di espropriare crediti di cui l’Amministrazione fosse titolare in virtù di rapporti pubblicistici (crediti per entrate tributarie).
Rispetto alle somme già nella disponibilità dell’Amministrazione, e che essa normalmente detiene presso il proprio tesoriere, si tendeva a limitare pesantemente la possibilità di una espropriazione, perché si riconosceva all’Amministrazione una sorta di discrezionalità nella graduazione del pagamento dei suoi debitori.
Anche quest’ultima tesi trova un riscontro nell’interpretazione allora dominante dell’art. 4 della legge di abolizione del contenzioso amministrativo.
Se al giudice è vietato interferire comunque sull’attività amministrativa, allora anche il bilancio dell’ente, che è atto amministrativo, rappresenta un limite ad ogni intervento del giudice.
Solo intorno al 1980 la Cassazione ha mutato indirizzo ed ha riconosciuto che non vi può essere discrezionalità là dove c’è un obbligo di adempiere ad una condanna al pagamento e che d’altra parte sia le procedure di pagamento previste dalle leggi di contabilità, sia le previsioni dei bilanci degli enti, non possono limitare le possibilità di esecuzione forzata.
Alle procedure di pagamento e ai bilanci deve essere riconosciuta una rilevanza sostanzialmente “interna”.
La Cassazione sembra fare eccezione solo per quei fondi pubblici che siano soggetti a un particolare vincolo di destinazione specifica imposto da una legge speciale;

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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