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Il giudice ordinario e le controversie di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni


Prima della riforma del 1993 per i dipendenti degli enti pubblici erano previste due diverse discipline: i dipendenti degli enti pubblici economici erano soggetti a un rapporto di lavoro di diritto privato, secondo le regole del codice civile, mentre i dipendenti degli altri enti pubblici erano soggetti in genere a un rapporto pubblicistico, il c.d. rapporto di pubblico impiego.
La diversità di regime sostanziale si rifletteva anche sulla tutela processuale: per le vertenze dei dipendenti degli enti pubblici economici era competente il giudice civile, mentre per le vertenze inerenti al pubblico impiego era competente il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva.
Il d.lgs. 29/93 ha introdotto una riforma generale del pubblico impiego, ispirata all’obiettivo della c.d. privatizzazione, o, meglio, “contrattualizzazione”, del rapporto di pubblico impiego.
La nuova disciplina, però, non si applica a tutte le categorie di dipendenti di pubbliche amministrazioni.
Rimangono regolate dai principi sul rapporto di pubblico impiego alcune categorie di dipendenti dell’Amministrazione statale: i magistrati ordinari e amministrativi, gli avvocati dello Stato, il personale militare e delle forze di polizia, il personale della carriera diplomatica, parte del personale della carriera prefettizia, il personale di alcune Autorità indipendenti, nonché i professori e i ricercatori universitari.
Per il personale con rapporto contrattuale la tutela giurisdizionale è di competenza del giudice ordinario.
Invece, per il personale con rapporto di pubblico impiego, le vertenze spettano sempre al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
La giurisdizione amministrativa è stata conservata per le vertenze concernenti le procedure di concorso per l’assunzione del personale.
Si tenga presente che, nel caso degli enti pubblici economici anche le controversie relative alle procedure concorsuali di assunzione sono di competenza del giudice ordinario.
La competenza territoriale per le vertenze di lavoro, spetta al Tribunale civile nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio a quale è addetto il dipendente o al quale era addetto al momento della cessazione del rapporto: pertanto non si applica la disciplina del foro erariale.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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